Cassazione Civile, Ordinanza n. 01825/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto che si qualificava creditore di compensi professionali per attività di architetto, assistito da decreto ingiuntivo, aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un atto di donazione con cui il debitore aveva trasferito in comunione e pro indiviso alcuni immobili ai tre figli. I convenuti avevano resistito sostenendo che non vi fosse intento lesivo, poiché il debitore aveva depositato su un libretto giudiziario la somma corrispondente al credito azionato nel giudizio monitorio/oppositivo, offrendo così una garanzia a tutela del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo escluso l'eventus damni; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che il deposito vincolato all'esito della lite faceva venir meno il pregiudizio per il creditore. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: (1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale valutato l'eventus damni sulla base di una garanzia sopravvenuta e non contestuale all'atto dispositivo; (2) omessa pronuncia sull'appello relativo alla mancanza di accordo tra le parti volto a paralizzare la revocatoria; (3) omessa motivazione e violazione dell'art. 2901 c.c. perché il deposito non sarebbe stato sufficiente a coprire integralmente il credito, mancando interessi e spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sulla rilevanza di vicende patrimoniali successive in sé considerate, ma sulla constatazione che il deposito giudiziale vincolato all'esito della controversia offriva una garanzia specifica tale da escludere, nel caso concreto, un serio pregiudizio alle ragioni creditorie e dunque l'eventus damni. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la corte di merito aveva comunque esaminato il profilo dedotto in appello, motivando diffusamente sull'insussistenza dell'elemento oggettivo della revocatoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente le censure formulate in appello né indicato in modo specifico gli atti rilevanti; inoltre il motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede l'eventus damni, cioè un serio pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo; nel caso concreto la garanzia specifica costituita dal deposito giudiziale ha escluso tale requisito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta perché la corte territoriale aveva esaminato il punto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale, nel testo applicabile, è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione delle prove o delle emergenze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva comunque preso posizione sul motivo d'appello.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni va apprezzato in concreto come effettivo pregiudizio alle ragioni del creditore; se il debitore ha predisposto una garanzia specifica idonea a presidiare il credito contestato, può venire meno il requisito del pregiudizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito, pur senza usare le stesse parole della parte, abbia comunque esaminato e deciso il punto controverso con motivazione complessiva.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione esige il rispetto rigoroso dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con specifica indicazione degli atti e documenti richiamati e della loro collocazione processuale.
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