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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. M_D ADE15FC REG2023 0006840 di protocollo del 30 maggio 2023, con cui il comandante del 187° reggimento paracadutisti "Folgore" ha rigettato la richiesta del ricorrente di concessione della c.d. "licenza straordinaria speciale di trasferimento"; - per quanto possa occorrere, della nota n. M_D E0012000 REG2021 0141718 di protocollo del 9 luglio 2021, del capo del I reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202300332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza straordinaria speciale di trasferimento connessa al trasloco e alla riorganizzazione familiare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, militare già in servizio presso l’Esercito, aveva partecipato a una procedura selettiva interna per il trasferimento presso un diverso reggimento e, all’esito, era stato destinato a una nuova sede distante più di dieci chilometri da quella precedente. Aveva quindi chiesto la licenza straordinaria speciale di trasferimento, allegando anche un contratto di locazione relativo a un magazzino nel quale erano custoditi mobili e oggetti da trasferire. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza ritenendo che al personale destinatario di una prima assegnazione non spettasse il beneficio, richiamando una nota interna del 9 luglio 2021. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 2, lett. f), della circolare del 4 giugno 2012, sostenendo che la procedura, riservata a militari già in servizio e svolta senza soluzione di continuità del rapporto, aveva determinato un effettivo trasferimento d’ufficio, disposto primariamente per esigenze organizzative dell’Amministrazione, e non una prima assegnazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con effetti conformativi nei confronti dell’Amministrazione. Ha ritenuto applicabile l’art. 48, comma 2, d.P.R. n. 395/1995, poiché lo spostamento integrava un trasferimento d’ufficio. In particolare, la selezione era stata bandita per allocare il personale in funzione di esigenze organizzative e di servizio, era riservata a militari già in rapporto di impiego e non aveva comportato alcuna soluzione di continuità. La nuova destinazione non costituiva pertanto una prima assegnazione al termine dell’iter formativo. Il giudice ha inoltre ritenuto integrato il requisito della distanza, essendo le sedi distanti più di dieci chilometri secondo qualunque criterio di misurazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 2, d.P.R. n. 395/1995

    in occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale

    La licenza straordinaria speciale spetta quando lo spostamento del militare integri un trasferimento, anche d’ufficio, e sussistano esigenze di trasloco o riorganizzazione familiare presso la nuova sede.

  • art. 2, lett. f), Circolare del 4 giugno 2012 della Direzione Generale per il personale militare

    la licenza in argomento deve essere concessa anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore - a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio - e trasferito d'autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente

    La disciplina considera trasferimento, e non prima assegnazione, lo spostamento del militare ammesso a diverso ruolo o promosso a grado superiore mediante procedura concorsuale interna, senza interruzione del servizio, verso una sede diversa, quando ricorrano esigenze di trasloco o riorganizzazione personale o familiare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza.

Massime di principio

  • Ai fini della licenza straordinaria speciale prevista per le esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, lo spostamento di un militare costituisce trasferimento d’ufficio quando deriva da una procedura selettiva interna riservata a personale già in servizio, svolta senza soluzione di continuità del rapporto di impiego e finalizzata principalmente a soddisfare esigenze organizzative dell’Amministrazione, anche se l’interessato abbia prestato il proprio consenso o manifestato disponibilità.
  • La destinazione del militare conseguente a una procedura selettiva interna non può essere qualificata come prima assegnazione al termine dell’iter formativo quando il rapporto di impiego era già in corso e non è stato interrotto; in presenza degli ulteriori requisiti, essa integra un trasferimento rilevante ai fini della licenza straordinaria speciale.
  • Il requisito territoriale per il riconoscimento del trasferimento d’ufficio è soddisfatto quando la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione supera dieci chilometri; nel caso esaminato tale requisito risultava comunque integrato anche applicando il criterio più rigoroso della collocazione delle sedi in Comuni diversi.
  • La finalità primaria dello spostamento deve essere individuata nell’interesse organizzativo e funzionale dell’Amministrazione, non nell’interesse personale del militare, il quale può concorrere alla sua adesione alla procedura senza mutare la natura d’ufficio del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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