Cassazione Civile, Ordinanza n. 25169/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per euro 287,38 a titolo di tassa di registro 2013 e per euro 1.059,19 relativi al controllo automatizzato del modello Unico 2015. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) denunciava omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla voce relativa alla tassa di registro 2013, sostenendo che i giudici tributari non avessero esaminato specificamente quella parte dell'atto impositivo; 2) censurava la decisione per avere ritenuto legittima la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 senza previa comunicazione di irregolarità o avviso bonario, assumendo che il contraddittorio endoprocedimentale fosse necessario; 3) contestava la condanna alle spese di lite in favore dell'Ufficio, deducendo che esso fosse stato difeso da un proprio funzionario e non da un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dalla motivazione della sentenza impugnata, risultava che il giudice d'appello aveva comunque interpretato la censura proposta, escludendo quindi un'omessa pronuncia; la doglianza investiva in realtà l'interpretazione della domanda, profilo non deducibile come violazione dell'art. 112 c.p.c. se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha reputato infondato il secondo motivo, ribadendo che, nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la cartella è legittima anche senza avviso bonario quando non vi siano irregolarità da contestare e il contribuente abbia già conoscenza dei dati posti a base della liquidazione; il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che nel processo tributario l'amministrazione vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la costituzione delle amministrazioni al solo fine dell'eventuale discussione; è stato inoltre disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo in caso di omessa pronuncia o pronuncia ultra/extra petita; se si contesta l'interpretazione della domanda, la censura attiene al fatto ed è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
il controllo automatizzato consente la liquidazione della pretesa sulla base dei dati dichiarati e non richiede sempre la previa comunicazione di irregolarità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il mezzo è stato invocato per denunciare violazioni di legge nelle tre censure, ma la Corte ha distinto i casi in cui la doglianza mira in realtà a contestare accertamenti di fatto o interpretazioni della domanda
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
non è il veicolo per censurare l'interpretazione della domanda quando si deduce una pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'interpretazione della domanda o della sua estensione è censurabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
il contraddittorio endoprocedimentale è previsto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 91 c.p.c.
la soccombenza comporta la condanna alle spese anche nel processo tributario secondo le regole speciali applicabili
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare le spese, ma la Corte ha escluso la violazione
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
conferma il diritto dell'ente vittorioso alla rifusione dei costi e dei compensi per l'assistenza tecnica prestata da propri dipendenti o funzionari legittimati a difendere in giudizio
art. 370, comma 1, c.p.c.
le amministrazioni si sono costituite solo per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata avviata alla trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia realmente trascurato una domanda o un capo di domanda; se invece ha interpretato il contenuto della doglianza, la critica investe un accertamento di fatto e non può essere veicolata come vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 la cartella di pagamento può essere emessa senza previo avviso bonario quando l'amministrazione si limita a liquidare somme sulla base dei dati dichiarati, già nella disponibilità del contribuente, e non emergono irregolarità da contestare in senso proprio.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata nel procedimento di controllo automatizzato: esso è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nei casi di semplice riscontro documentale dei dati dichiarati.
- Nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti abilitati alla difesa, con liquidazione secondo i parametri forensi e con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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