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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio accomandante, per il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2005, maggior reddito imputato per trasparenza a seguito di accertamento svolto sulla società di persone. Il contribuente aveva dedotto in giudizio, davanti alle commissioni tributarie, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento perché la notifica degli atti era avvenuta oltre il termine ordinario e che il raddoppio dei termini non fosse applicabile nei suoi confronti, in quanto del tutto estraneo alle condotte delittuose contestate, attribuite al solo socio accomandatario. L'erede universale, subentrata al contribuente medio tempore deceduto, ricorreva in cassazione con un unico motivo contro la sentenza regionale che aveva confermato la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte, rilevando d'ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio, ha affermato che nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci opera il litisconsorzio necessario originario, poiché l'accertamento è unitario e riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e non ricorrevano le condizioni per una semplice riunione dei giudizi, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero processo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Milano, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    società di persone e associazioni

    La norma è richiamata per affermare il principio dell'unitarietà dell'accertamento e dell'automatica imputazione ai soci dei redditi della società in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata quale base per l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari inscindibili tra società e soci; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È menzionato solo come norma che consente la riunione dei processi, possibilità non verificatasi nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e dei soci vige il litisconsorzio necessario originario, perché l'accertamento ha natura unitaria e coinvolge elementi comuni dell'obbligazione tributaria.
  • Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
  • La riunione dei giudizi può evitare la regressione al primo giudice solo quando vi sia identità di causa petendi, simultanea proposizione contro il medesimo avviso unitario, trattazione congiunta nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni; in difetto, la sanzione resta la cassazione con rinvio al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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