Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07801/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un CAF di apporre il visto di conformità su un modello 730 relativo a un anno d'imposta precedente, riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito. L'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo, a carico del professionista, l'IRPEF, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ritenendo infedele il visto. In primo grado il ricorso del professionista veniva accolto solo in parte, limitando la pretesa alle sole sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta; in appello venivano rigettati sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del professionista. In cassazione, l'Agenzia sosteneva che la sentenza avesse erroneamente applicato il favor rei riconoscendo che, per effetto della modifica normativa del 2019, il professionista rispondesse solo del 30% della maggiore imposta, e non anche dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti dal contribuente. Il professionista, con ricorso incidentale, deduceva invece la nullità della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo: secondo la disciplina applicabile, l'iscrizione a ruolo e l'irrogazione delle sanzioni dovevano essere effettuate dalla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista, e non dalla direzione provinciale competente per il contribuente assistito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondato il rilievo di incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto all'iscrizione a ruolo. Ha affermato che, per la fattispecie di visto di conformità infedele prevista dall'art. 39 d.lgs. 241/1997 ratione temporis applicabile, la competenza funzionale e territoriale spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché tale attribuzione non era stata rispettata, l'atto impugnato era illegittimo e andava annullato. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Nella disciplina ratione temporis applicabile prevedeva la responsabilità del soggetto che appone il visto infedele per l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte richiama inoltre il successivo orientamento sul carattere anche punitivo della responsabilità, rilevante ai fini della competenza dell'ufficio.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore spetta inderogabilmente alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del professionista che ha apposto il visto, e che la violazione di tale competenza determina illegittimità dell'atto.

  • art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Richiamato per identificare la dichiarazione presentata con le modalità del CAF cui si riferisce la fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dai ricorrenti per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il vizio di error in procedendo dedotto nel ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nella disciplina del visto di conformità infedele, la competenza a contestare la violazione e a irrogare la pretesa patrimoniale nei confronti del professionista segue il domicilio fiscale del trasgressore e appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, non potendo essere derogata da uffici territorialmente diversi.
  • L'iscrizione a ruolo compiuta da un ufficio dell'Agenzia delle entrate privo della competenza funzionale e territoriale prevista dalla legge è illegittima e comporta l'annullamento della cartella di pagamento derivata.
  • Quando l'atto a monte che fonda la riscossione è invalido per incompetenza dell'organo procedente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongano la validità dell'iscrizione a ruolo.
  • La Corte può decidere nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la causa possa essere definita sulla base dell'errore di diritto riscontrato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.