Sentenza n. 13565/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. QI/2025/0038168 del 21/02/2025, notificato alla PEC della ricorrente, col quale, in riscontro a diffide per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio della Link S.r.l., per nuova centrale telefonica commutazione “a pacchetto” con tecnologia RADM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 259/2003, ne veniva dichiarata la improcedibilità ed il sostanziale rigetto; - della nota prot. QI/2025/0059966 del 20 marzo 2025 del Comune di Roma Capitale, con la quale l’Ente Capitolino riscontrava la PEC della Link srl del 5.3.2025, assunta al protocollo QI/2025/49670, confermando i contenuti della nota del 21 febbraio 2025; - di ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali del 21 febbraio 2025 e del 20 marzo 2025, relative alle istanze di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 259/2003
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le note con cui Roma Capitale aveva dichiarato l'improcedibilità o il sostanziale rigetto delle istanze e aveva segnalato criticità documentali e urbanistiche, chiedendo integrazioni e chiarimenti. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi; illegittimità della declaratoria di improcedibilità relativa a una particella ritenuta appartenente al patrimonio comunale, sostenendo che il decreto di esproprio non trascritto non fosse opponibile ai terzi; violazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 259/2003 e del d.P.R. n. 327/2001, nonché eccesso di potere, per avere l'amministrazione subordinato l'apposizione del vincolo a presupposti ulteriori rispetto a quelli di legge, nonostante la natura di opere di urbanizzazione primaria degli impianti. Roma Capitale e RFI hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le note fossero meri atti istruttori endoprocedimentali, e ne hanno comunque contestato la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le note impugnate non avevano concluso il procedimento né prodotto una lesione immediata e concreta, ma si erano limitate a rappresentare criticità delle istanze, richiedere integrazioni documentali e assegnare alla ricorrente un termine di 30 giorni per fornire chiarimenti. La natura dell'atto deve essere individuata in base agli effetti giuridici concretamente prodotti, non alle espressioni utilizzate, quali "improcedibilità" o "non scrutinabilità". Pertanto, le note erano atti meramente endoprocedimentali, contestabili solo insieme all'eventuale provvedimento conclusivo. Il giudice ha inoltre osservato che l'invocazione dell'art. 10-bis era contraddittoria, poiché gli atti svolgevano una funzione analoga a un preavviso di rigetto, invitando la parte a interloquire e a integrare la documentazione. In via ulteriore, il TAR ha rilevato che l'appartenenza della particella al patrimonio comunale avrebbe comunque escluso un concreto interesse alla prosecuzione del procedimento su tale area. Ha escluso, inoltre, che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 259/2003 costituisca un esito automatico dell'iniziativa del gestore: l'amministrazione conserva poteri valutativi sulla localizzazione, consistenza e compatibilità urbanistica dell'opera, sulla sussistenza dei presupposti e sull'opportunità della soluzione ablativa, che costituisce rimedio estremo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito perché gli atti impugnati erano endoprocedimentali; il TAR ha comunque rilevato che essi invitavano la parte a interloquire e a integrare la documentazione, svolgendo una funzione non dissimile da quella di un preavviso di rigetto.
art. 51 d.lgs. 259/2003
La disposizione non attribuisce al gestore un diritto automatico all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'amministrazione deve valutare localizzazione, consistenza, compatibilità urbanistica, presupposti dell'intervento e concreta opportunità della soluzione ablativa.
d.P.R. 327/2001
È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 51 del d.lgs. n. 259/2003, ma la sentenza non individua una specifica disposizione del testo unico né fonda su di essa una distinta statuizione.
Massime di principio
- Sono autonomamente impugnabili soltanto gli atti amministrativi che producono un'immediata e concreta lesione della sfera giuridica del destinatario; gli atti meramente istruttori o endoprocedimentali sono contestabili, di regola, unitamente al provvedimento conclusivo.
- La natura provvedimentale e la lesività di un atto devono essere determinate in base agli effetti giuridici concretamente prodotti, non in base alle formule linguistiche utilizzate dall'amministrazione: il richiamo a improcedibilità o non scrutinabilità non rende conclusivo un atto che richieda integrazioni e chiarimenti e lasci aperto il procedimento.
- Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 259/2003, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non consegue automaticamente alla richiesta del gestore di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche. L'amministrazione conserva un autonomo potere valutativo sulla localizzazione, consistenza e compatibilità urbanistica dell'opera, sulla sussistenza dei presupposti e sull'opportunità del ricorso allo strumento ablatorio.
- L'esercizio del potere di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio presuppone un'adeguata istruttoria e la preventiva conoscenza delle caratteristiche dell'intervento progettato; l'amministrazione può quindi richiedere integrazioni documentali e chiarimenti prima di adottare una determinazione conclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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