Cassazione Penale, Sentenza n. 18075/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per omicidio volontario pluriaggravato (omicidio di Stefano Izzo, commesso il 18/12/1991) con contestazione di: 1) errata applicazione e insufficiente riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione/collaborazione (art. 416-bis.1., terzo comma); 2) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 3) mancata riduzione della pena nonostante fosse esclusa la recidiva; 4) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati di omicidio e di associazione mafiosa già giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che aveva riconosciuto in misura ridotta l'attenuante della dissociazione in ragione della genericità e della tardività del contributo dichiarativo dell'imputato (parte rilevante delle dichiarazioni rese dopo quelle di un coimputato), nonché della gravità e modalità del fatto. Ha confermato il corretto diniego delle attenuanti generiche perché fondate su presupposti distinti e non automaticamente riconducibili alla collaborazione. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della misura della pena, l'esclusione della recidiva dato che la pena base per il reato aggravato era già stata sostanzialmente calibrata con l'attenuante speciale. Ha infine condiviso il mancato riconoscimento della continuazione, osservando che l'omicidio era stato eseguito per un preciso motivo di vendetta e per un evento specifico, quindi non programmato sin dall'origine nell'ambito di un disegno unitario. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'attenuante speciale per la dissociazione va valutata limitatamente al contributo fornito nel singolo procedimento; richiede collaborazione concreta, fattiva e tempestiva e non può fondarsi su confessioni generiche o su apporto consequenziale alle dichiarazioni di altri. La tardività e la non spontaneità possono ridurne l'incidenza.
Le circostanze attenuanti generiche si fondano su autonomi presupposti fattuali (condotta 'post delictum', motivi, danno, ecc.) e non si sovrappongono automaticamente all'attenuante speciale della collaborazione; la collaborazione non implica di per sé il riconoscimento delle generiche.
I criteri per la determinazione della pena (modalità, gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) possono legittimamente essere considerati nella determinazione della misura, ma non devono trasformarsi in strumento per svuotare illegittimamente l'effetto di un'attenuante speciale; la giurisprudenza mostra orientamenti non del tutto uniformi su come questi parametri interagiscano con l'attenuante speciale.
Norme che definiscono il reato di omicidio e le aggravanti (premeditazione, motivi abietti) rilevanti per la qualificazione della fattispecie e per il quadro sanzionatorio, giustificando la severità del trattamento sanzionatorio.
Indica le circostanze aggravanti (tra cui premeditazione e motivi abietti) valutate in sede di quantificazione della pena.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Rilevante nella valutazione della continuazione: la continuazione richiede un disegno criminoso unitario ideato sin dall'origine; reati 'occasionali' o determinati da eventi imprevedibili non si collegano automaticamente in continuazione.
Richiamato in relazione alle questioni di coesione delle pronunce e della continuità tra procedimenti, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito di non riconoscere la continuazione.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale richiamato a supporto della legittimità della determinazione della pena in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- L'attenuante per dissociazione/collaborazione va valutata solo rispetto al contributo effettivamente reso nel procedimento in esame: collaborazioni generiche, tardive o dipendenti da dichiarazioni altrui perdono rilevanza e possono giustificare una misura ridotta dell'attenuante.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) e l'attenuante speciale della collaborazione sono istituti autonomi con presupposti distinti; il riconoscimento dell'una non comporta automaticamente il riconoscimento dell'altra.
- La gravità del reato e la capacità a delinquere possono incidere sulla determinazione della pena in base ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non devono essere usate impropriamente per annullare gli effetti di un'attenuante riconosciuta senza adeguata motivazione.
- L'esclusione della recidiva non necessariamente comporta una diminuzione della pena quando la pena base è già stata calibrata in funzione di attenuanti speciali e in presenza di aggravanti tali da giustificare l'entità della pena.
- Il vincolo della continuazione richiede un disegno criminoso unitario ideato sin dall'origine; reati motivati da eventi contingenti o da specifici fatti di vendetta non sono in genere riconducibili alla continuazione con reati associativi programmati.
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