Cassazione Civile, Ordinanza n. 05947/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della lavoratrice. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità delle questioni trattate e per il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una ex socia lavoratrice di cooperativa al trattamento di disoccupazione (indennità ASPI) dopo la cessazione del rapporto di lavoro il 18 novembre 2013. La Corte d'appello aveva riformato il rigetto del Tribunale e aveva condannato l'INPS a corrispondere l'indennità, ritenendo che, anche nel regime antecedente alla legge n. 142 del 2001, i soci lavoratori delle cooperative fossero equiparati ai subordinati quanto alla tutela contro la disoccupazione involontaria e che fossero irrilevanti le previsioni del d.P.R. n. 602 del 1970. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme, sostenendo che per le cooperative ricomprese nel d.P.R. n. 602 del 1970 vi fosse, fino al 31 dicembre 2012, esclusione generale dalla tutela contro la disoccupazione involontaria; che solo con la legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 gennaio 2013, l'assicurazione era stata estesa anche a tali soci lavoratori; e che quindi il periodo anteriore non poteva essere conteggiato per integrare il requisito contributivo necessario all'ASPI.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza nei termini.
art. 2, commi 4, lett. b), 27 e 28, L. n. 92 del 2012
Norma invocata dall'INPS per sostenere che l'estensione della tutela contro la disoccupazione ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 operasse solo dal 1 gennaio 2013, con disciplina transitoria graduata.
art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
Richiamato come base della speciale disciplina delle cooperative ricomprese nell'elenco delle attività indicate dal decreto.
art. 24, commi 2 e 5, L. n. 196 del 1997
Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina previdenziale delle cooperative.
art. 1, comma 3, L. n. 142 del 2001
Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei soci lavoratori di cooperativa.
art. 4, comma 3, L. n. 142 del 2001
Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei soci lavoratori di cooperativa.
art. 1, d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina applicabile.
artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
Richiamati come parte del sistema previgente dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sulla successione delle leggi nel tempo e dell'applicazione non retroattiva della tutela introdotta nel 2012.
art. 2, comma 38, L. n. 92 del 2012
Considerato dalla Corte come disposizione che ha esteso, con effetto dal 1 gennaio 2013, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.
art. 12, L. n. 223 del 1991
Richiamato nel ragionamento sulla riforma del 2012 e sull'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale ad altre categorie di imprese.
art. 2, comma 27, ultimo periodo, L. n. 92 del 2012
Richiamato come fonte di disposizioni transitorie sulla graduale applicazione del nuovo regime.
artt. 1 e 2, d.m. Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 71253 del 2013
Richiamati per la disciplina transitoria di contribuzione e prestazione conseguente alla riforma del 2012.
Massime di principio
- Per i soci lavoratori delle cooperative che svolgono attività incluse nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria non era dovuta, fino al 31 dicembre 2012, in assenza di un'espressa previsione estensiva; la prestazione e il correlativo obbligo contributivo sono stati introdotti solo con effetto graduale dal 1 gennaio 2013 dalla legge n. 92 del 2012.
- Quando la domanda previdenziale presuppone il conteggio di periodi anteriori al 1 gennaio 2013, tali periodi non possono essere utilizzati per integrare il requisito contributivo se, per quel tempo, la categoria era esclusa dalla copertura assicurativa.
- L'intervento del legislatore in materia di ammortizzatori sociali può essere graduale e non manifestamente irragionevole, specie quando comporta una riforma di sistema con rilevanti ricadute finanziarie; non è configurabile un diritto all'estensione immediata della tutela in assenza di espressa previsione normativa.
- Se la questione è definita solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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