Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05947/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della lavoratrice. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità delle questioni trattate e per il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una ex socia lavoratrice di cooperativa al trattamento di disoccupazione (indennità ASPI) dopo la cessazione del rapporto di lavoro il 18 novembre 2013. La Corte d'appello aveva riformato il rigetto del Tribunale e aveva condannato l'INPS a corrispondere l'indennità, ritenendo che, anche nel regime antecedente alla legge n. 142 del 2001, i soci lavoratori delle cooperative fossero equiparati ai subordinati quanto alla tutela contro la disoccupazione involontaria e che fossero irrilevanti le previsioni del d.P.R. n. 602 del 1970. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme, sostenendo che per le cooperative ricomprese nel d.P.R. n. 602 del 1970 vi fosse, fino al 31 dicembre 2012, esclusione generale dalla tutela contro la disoccupazione involontaria; che solo con la legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 gennaio 2013, l'assicurazione era stata estesa anche a tali soci lavoratori; e che quindi il periodo anteriore non poteva essere conteggiato per integrare il requisito contributivo necessario all'ASPI.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza nei termini.

  • art. 2, commi 4, lett. b), 27 e 28, L. n. 92 del 2012

    Norma invocata dall'INPS per sostenere che l'estensione della tutela contro la disoccupazione ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 operasse solo dal 1 gennaio 2013, con disciplina transitoria graduata.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

    Richiamato come base della speciale disciplina delle cooperative ricomprese nell'elenco delle attività indicate dal decreto.

  • art. 24, commi 2 e 5, L. n. 196 del 1997

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina previdenziale delle cooperative.

  • art. 1, comma 3, L. n. 142 del 2001

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei soci lavoratori di cooperativa.

  • art. 4, comma 3, L. n. 142 del 2001

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei soci lavoratori di cooperativa.

  • art. 1, d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina applicabile.

  • artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    Richiamati come parte del sistema previgente dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sulla successione delle leggi nel tempo e dell'applicazione non retroattiva della tutela introdotta nel 2012.

  • art. 2, comma 38, L. n. 92 del 2012

    Considerato dalla Corte come disposizione che ha esteso, con effetto dal 1 gennaio 2013, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.

  • art. 12, L. n. 223 del 1991

    Richiamato nel ragionamento sulla riforma del 2012 e sull'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale ad altre categorie di imprese.

  • art. 2, comma 27, ultimo periodo, L. n. 92 del 2012

    Richiamato come fonte di disposizioni transitorie sulla graduale applicazione del nuovo regime.

  • artt. 1 e 2, d.m. Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 71253 del 2013

    Richiamati per la disciplina transitoria di contribuzione e prestazione conseguente alla riforma del 2012.

Massime di principio

  • Per i soci lavoratori delle cooperative che svolgono attività incluse nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria non era dovuta, fino al 31 dicembre 2012, in assenza di un'espressa previsione estensiva; la prestazione e il correlativo obbligo contributivo sono stati introdotti solo con effetto graduale dal 1 gennaio 2013 dalla legge n. 92 del 2012.
  • Quando la domanda previdenziale presuppone il conteggio di periodi anteriori al 1 gennaio 2013, tali periodi non possono essere utilizzati per integrare il requisito contributivo se, per quel tempo, la categoria era esclusa dalla copertura assicurativa.
  • L'intervento del legislatore in materia di ammortizzatori sociali può essere graduale e non manifestamente irragionevole, specie quando comporta una riforma di sistema con rilevanti ricadute finanziarie; non è configurabile un diritto all'estensione immediata della tutela in assenza di espressa previsione normativa.
  • Se la questione è definita solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.