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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19182/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizi motivazionali e violazione di legge con riferimento ai capi 2), 4) e 5). La ricorrente contestava: a) l'equiparazione indebita della sua posizione a quella dell'amministratore di fatto (Petrillo) nonostante fosse estranea alla ETS s.r.l.; b) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché imputata per condotte commissive e poi condannata per omissione di vigilanza; c) la mancata specificità nella contestazione dell'aggravante di pluralità; d) l'errata esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; e) la qualificazione del reato fiscale (capo 4) come omissivo anziché commissivo. In sintesi, si chiedeva la riforma delle condanne o la loro cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i primi tre motivi relativi a vizi motivazionali e alla dosimetria, confermando la responsabilità della Sugamiele per i capi 2) (bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione all'importo versato tra ETS e Cestar Energia) e 4) (illecito fiscale per emissione di fatture inesistenti), ritenendo che la posizione di amministratrice della Cestar Energia e le sue conoscenze e doveri di vigilanza giustificassero la condotta. Tuttavia la Corte, d'ufficio, ha rilevato un errore e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 5) (bancarotta impropria), perché le condotte ascritte al capo 5) coincidono integralmente con quelle del capo 2) e non sussiste concorso formale tra le due fattispecie. L'annullamento del capo 5) non ha inciso sulla pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la condotta della ricorrente è stata esaminata nella prospettiva del concorso con l'amministratore di fatto

  • art. 8 d.lgs. 10/03/2000 n. 74

    Norma collegata al reato fiscale contestato (emissione di fatture inesistenti) riconosciuta come integrata dalla Corte in concorso consapevole

  • art. 40 cod. pen.

    Doveri di garanzia e responsabilità per omissione: l'omissione di vigilanza dell'amministratore può integrare concorso nel reato posto che sussista la consapevolezza e il rapporto di garanzia

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte conferma che la condanna per omissione anziché per azione non viola il principio se rimane immutata l'azione distrattiva nei profili essenziali

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Rilevanza della contestazione delle circostanze: la Corte osserva che la mancata esplicita contestazione dell'aggravante di cui all'art.219 I. fall. non viola il diritto di difesa se gli elementi sono implicitamente contenuti

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante: la Corte conferma che l'attenuante richiede che il contributo del concorrente sia di efficacia causale marginale; nel caso non è stata riconosciuta

  • art. 219 I. fall.

    Riferimento alla circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta; la Corte ritiene che gli elementi costitutivi siano contenuti nella contestazione complessiva

  • art. 216 I. fall.

    Distinzione fra tipologie di bancarotta: la Corte richiama che bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria sono fattispecie con ambiti diversi e non possono concorrere formalmente se le condotte sono le stesse

Massime di principio

  • La responsabilità dell'amministratore formale può derivare non solo da atti commissivi ma anche da omissioni di vigilanza (art.40 cod. pen.) se sussiste consapevolezza delle vicende e delle operazioni distrattive.
  • La trasformazione dell'imputazione da condotta commissiva a condotta omissiva non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza purché l'azione criminosa rimanga identica nei profili essenziali e il diritto di difesa non sia pregiudicato.
  • Non è configurabile il concorso formale tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria quando le condotte sono le medesime: in tal caso può essere annullata la seconda imputazione.
  • La mancata esplicita indicazione di una circostanza aggravante collegata alla pluralità dei reati può essere ritenuta non viziata se gli elementi costitutivi risultano impliciti nella descrizione dei fatti e consentono adeguata difesa.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di lieve responsabilità (art.114 cod. pen.) è necessario dimostrare che il contributo del concorrente sia effettivamente marginale e causalmente trascurabile rispetto all'evento.

Testo integrale

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