Cassazione Penale, Sentenza n. 19182/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi motivazionali e violazione di legge con riferimento ai capi 2), 4) e 5). La ricorrente contestava: a) l'equiparazione indebita della sua posizione a quella dell'amministratore di fatto (Petrillo) nonostante fosse estranea alla ETS s.r.l.; b) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché imputata per condotte commissive e poi condannata per omissione di vigilanza; c) la mancata specificità nella contestazione dell'aggravante di pluralità; d) l'errata esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; e) la qualificazione del reato fiscale (capo 4) come omissivo anziché commissivo. In sintesi, si chiedeva la riforma delle condanne o la loro cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i primi tre motivi relativi a vizi motivazionali e alla dosimetria, confermando la responsabilità della Sugamiele per i capi 2) (bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione all'importo versato tra ETS e Cestar Energia) e 4) (illecito fiscale per emissione di fatture inesistenti), ritenendo che la posizione di amministratrice della Cestar Energia e le sue conoscenze e doveri di vigilanza giustificassero la condotta. Tuttavia la Corte, d'ufficio, ha rilevato un errore e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 5) (bancarotta impropria), perché le condotte ascritte al capo 5) coincidono integralmente con quelle del capo 2) e non sussiste concorso formale tra le due fattispecie. L'annullamento del capo 5) non ha inciso sulla pena complessiva.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la condotta della ricorrente è stata esaminata nella prospettiva del concorso con l'amministratore di fatto
art. 8 d.lgs. 10/03/2000 n. 74
Norma collegata al reato fiscale contestato (emissione di fatture inesistenti) riconosciuta come integrata dalla Corte in concorso consapevole
art. 40 cod. pen.
Doveri di garanzia e responsabilità per omissione: l'omissione di vigilanza dell'amministratore può integrare concorso nel reato posto che sussista la consapevolezza e il rapporto di garanzia
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte conferma che la condanna per omissione anziché per azione non viola il principio se rimane immutata l'azione distrattiva nei profili essenziali
art. 522 cod. proc. pen.
Rilevanza della contestazione delle circostanze: la Corte osserva che la mancata esplicita contestazione dell'aggravante di cui all'art.219 I. fall. non viola il diritto di difesa se gli elementi sono implicitamente contenuti
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante: la Corte conferma che l'attenuante richiede che il contributo del concorrente sia di efficacia causale marginale; nel caso non è stata riconosciuta
art. 219 I. fall.
Riferimento alla circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta; la Corte ritiene che gli elementi costitutivi siano contenuti nella contestazione complessiva
art. 216 I. fall.
Distinzione fra tipologie di bancarotta: la Corte richiama che bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria sono fattispecie con ambiti diversi e non possono concorrere formalmente se le condotte sono le stesse
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministratore formale può derivare non solo da atti commissivi ma anche da omissioni di vigilanza (art.40 cod. pen.) se sussiste consapevolezza delle vicende e delle operazioni distrattive.
- La trasformazione dell'imputazione da condotta commissiva a condotta omissiva non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza purché l'azione criminosa rimanga identica nei profili essenziali e il diritto di difesa non sia pregiudicato.
- Non è configurabile il concorso formale tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria quando le condotte sono le medesime: in tal caso può essere annullata la seconda imputazione.
- La mancata esplicita indicazione di una circostanza aggravante collegata alla pluralità dei reati può essere ritenuta non viziata se gli elementi costitutivi risultano impliciti nella descrizione dei fatti e consentono adeguata difesa.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di lieve responsabilità (art.114 cod. pen.) è necessario dimostrare che il contributo del concorrente sia effettivamente marginale e causalmente trascurabile rispetto all'evento.
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