Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33115/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica, aveva chiesto il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per ragioni di salute e, in alternativa, la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 147, comma primo, n. 2, c.p. e 47-ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza, ritenendo che il detenuto fosse adeguatamente seguito dal personale sanitario dell’istituto e che le cure necessarie fossero concretamente praticabili in ambiente penitenziario. Aveva inoltre valorizzato l’elevata pericolosità sociale, desunta da numerose infrazioni disciplinari, condotte integranti reato commesse durante la detenzione, più evasioni, possesso di sostanze stupefacenti e di un telefono cellulare, ritenendo tali condotte espressive di una persistente volontà trasgressiva non interamente riconducibile alla patologia psichiatrica. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 147, comma primo, n. 2, c.p. e 47-ter ord. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha contestato la compatibilità dell’ambiente penitenziario con le proprie condizioni di salute e il mancato espletamento di una perizia, ritenuta necessaria per verificare tale compatibilità, anche alla luce delle conclusioni del consulente tecnico di parte, che aveva reputato incompatibile la detenzione. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La Corte ha ribadito che il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica non richiede un’assoluta incompatibilità tra patologia e detenzione, ma presuppone che la malattia comporti un serio pericolo per la vita, richieda trattamenti non efficacemente praticabili in carcere oppure determini sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità. La valutazione deve considerare la natura, gravità ed evoluzione della patologia, le cure necessarie, la loro concreta praticabilità nell’istituto o mediante strutture esterne e l’incidenza del regime carcerario sulle condizioni complessive del detenuto, effettuando il bilanciamento con le esigenze di sicurezza collettiva. Nel caso concreto, il Tribunale aveva esaminato le relazioni sanitarie, riconosciuto la patologia psichiatrica e motivato sulla concreta assistenza prestata nell’istituto. Il mancato espletamento della perizia non costituiva vizio, poiché la documentazione sanitaria era stata ritenuta sufficiente, non erano state indicate lacune tecniche decisive né un contrasto sanitario non superabile, e la difesa si era limitata a contrapporre le conclusioni del proprio consulente a quelle dei sanitari dell’istituto. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità, fondato su condotte concrete e plurime commesse anche durante la detenzione. Le censure miravano quindi a ottenere una nuova valutazione del materiale sanitario e della pericolosità, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 147, comma primo, n. 2, c.p.

    Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena può essere disposto quando la patologia sia tanto grave da porre in serio pericolo la vita, richiedere cure non efficacemente praticabili in carcere oppure determinare sofferenze aggiuntive ed eccessive contrarie al diritto alla salute e al senso di umanità.

  • art. 47-ter ord. pen.

    La detenzione domiciliare sostitutiva può operare nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per motivi di salute.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute impone di verificare che la protrazione della detenzione non determini una lesione concreta delle condizioni sanitarie del condannato.

  • art. 27 Cost.

    Il trattamento penitenziario non può svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica non richiede un’assoluta incompatibilità tra patologia e detenzione; occorre invece che l’infermità ponga in serio pericolo la vita, renda non efficacemente praticabili le cure in ambito penitenziario oppure determini sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità.
  • La valutazione della compatibilità della detenzione deve riguardare non solo l’astratta disponibilità di presidi terapeutici, ma la concreta adeguatezza dell’assistenza assicurata nello specifico istituto, le cure effettivamente necessarie, la loro possibile somministrazione anche mediante strutture esterne e l’incidenza del regime carcerario sull’evoluzione della patologia.
  • Il giudice di sorveglianza deve bilanciare le esigenze di tutela della salute del condannato con quelle di sicurezza collettiva, valutando congiuntamente quadro clinico, concreta possibilità di cura, incidenza della detenzione e grado di pericolosità; la pericolosità non può prevalere quando la detenzione intramuraria si traduca in un trattamento contrario al senso di umanità.
  • La perizia sulle condizioni di salute non è necessaria in ogni procedimento. Deve essere disposta quando la documentazione tecnica non consenta una decisione consapevole, vi siano contrasti sanitari non superabili o residuino dubbi rilevanti su diagnosi, gravità, evoluzione, incidenza della detenzione o praticabilità delle cure.
  • La mera produzione di una consulenza tecnica di parte non impone la nomina di un perito, se il giudice esamina le relative conclusioni e le supera sulla base di documentazione sanitaria concreta, aggiornata e sufficientemente completa.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito sul quadro sanitario e sulla pericolosità quando la motivazione sia concreta, coerente, non apparente e priva di manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàProveImpugnazioniMisure alternative
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.