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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42850/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi principali: 1) omessa derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., sostenendo che il valore del telefono, il pagamento in contanti, la breve utilizzazione e la restituzione del bene avrebbero dovuto far ritenere il fatto di particolare tenuità; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., con la censura che la Corte d'appello aveva aggravato la posizione dell'imputato passando da dolo eventuale (riconosciuto dal primo giudice) a dolo intenzionale sulla base di deduzioni non supportate dai fatti, paventando un'inesistente abitualità o contatti con circuiti criminali; 3) rigetto contraddittorio della richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p., senza valutare la documentazione sullo stato patrimoniale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure attinenti alla valutazione del merito (primo motivo) perché consistono in una rivalutazione degli elementi probatori, prerogativa del giudice del merito. Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ritenendo la motivazione della Corte d'appello illogica e fondata su presunzioni non ancorate ai fatti (in particolare l'attribuzione di abitualità da un singolo acquisto e l'uso del plurale laddove si trattava di un solo apparecchio). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di ricettazione: la corte del merito aveva ritenuto provato che il ricorrente aveva acquistato o ricevuto un telefono oggetto di furto. La Cassazione non ha riconsiderato il merito della valutazione probatoria su questo punto.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma invocata per la derubricazione a contravvenzione: la valutazione della sussistenza di una fattispecie di minore gravità attiene al merito e, se non viziata nel percorso logico-giustificativo, è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riguarda l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ha motivato in modo illogico e con presunzioni non supportate dai fatti, per cui la valutazione della tenuità deve essere riesaminata da altro giudice del merito.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla conversione della pena; la censura sosteneva che la richiesta era stata rigettata senza considerare la documentazione sullo stato patrimoniale: la Cassazione ha ritenuto il terzo motivo assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove a meno che il percorso logico-argomentativo del giudice di merito non risulti viziato: i ricorsi che sostanzialmente chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per ottenere la derubricazione a contravvenzione o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto occorre che il giudice del merito motivi in modo coerente e ancorato agli elementi probatori; deduzioni basate su presunzioni non supportate possono portare all'annullamento.
  • L'attribuzione di 'abitualità' o di contatti con circuiti criminali non può essere desunta da un unico episodio senza altri elementi probatori: il giudice deve indicare gli elementi concreti da cui trae tale conclusione.
  • Se il giudice di merito peggiora la posizione dell'imputato (ad es. passando da dolo eventuale a dolo intenzionale) senza adeguata base probatoria, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità per vizio di motivazione.
  • Le richieste di misure alternative o di conversione della pena (art. 20-bis o simili) richiedono una valutazione esplicita dello stato patrimoniale e delle condizioni personali; tuttavia, se la questione è assorbita da altra decisione favorevole al ricorrente, può non essere esaminata autonomamente.
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe concentrare il ricorso sui vizi di motivazione e sulle incongruenze logiche del giudizio di merito, non sulla mera riconsiderazione delle prove.

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