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Sentenza

Sentenza n. 1989/2026 - Catania, Sezione 3

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo dell’illegittimità del silenzio mantenuto sulle diffide del 13 marzo 2025 e dell’8 luglio 2025; e per l’annullamento per quanto riguarda i motivi aggiunti della nota prot. n. 12700 del 28 aprile 2026 e dell’avviso della gara, indetta dal Servizio 7 dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia della Presidenza della Regione siciliana, per l’affidamento in concessione dell’area demaniale individuata al foglio di mappa n. 5, particella n. 345, di mq. 2054, del relitto d’alveo in sponda idraulica sx del Torrente Brolo nel Comune di Brolo (ME).

Giustizia amministrativa202600850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulle istanze di autotutela del 13 marzo 2025 e dell’8 luglio 2025, nonché, con motivi aggiunti, nota del 28 aprile 2026 e avviso di gara per la concessione di un’area demaniale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità amministrativa e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità di bacino sulle istanze con cui aveva sollecitato l’esercizio dell’autotutela sulla nota del 17 gennaio 2025, recante la sospensione dell’atto d’obbligo relativo a un’area del relitto d’alveo del Torrente Brolo, oltre al risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 28 aprile 2026 e l’avviso di gara per l’affidamento in concessione dell’area demaniale, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 296/2005; la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, anche sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento; nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, scorrettezza, irragionevolezza, sproporzionalità, difetto di imparzialità, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, dei principi di trasparenza e buon andamento e sviamento. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e ha chiesto il rigetto delle domande; analoga eccezione e richiesta sono state formulate dal controinteressato. La società ha inoltre prodotto la nota del 13 maggio 2026, con cui l’Amministrazione ha sospeso la procedura contestata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, limitatamente alla domanda volta ad accertare l’illegittimità del silenzio sulle istanze di autotutela. Ha ritenuto che l’Amministrazione non sia obbligata a pronunciarsi espressamente su una sollecitazione di autotutela, poiché l’esercizio di tale potere costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, soprattutto quanto all’an, ed è rimesso alla valutazione esclusiva dell’interesse pubblico. Il privato può quindi formulare mere sollecitazioni o segnalazioni, prive di efficacia giuridicamente cogente, senza che sorga un obbligo di provvedere azionabile con il rito sul silenzio. Il giudice non ha deciso in questa sede né la domanda risarcitoria né l’impugnazione proposta con motivi aggiunti, ritenendo il rito camerale incompatibile con la loro trattazione e disponendo la conversione del rito ai fini della decisione in pubblica udienza. Ha fissato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Per la domanda definita con la sentenza, ha condannato la ricorrente al pagamento di complessivi € 1.000 di spese, in parti uguali, a favore dell’Autorità di bacino e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 241/1990

    La norma non impone all’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento sollecitato da una mera istanza di autotutela, quando non sussiste uno specifico obbligo di provvedere.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente nei motivi aggiunti in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, all’obbligo di conclusione del procedimento e alla motivazione; tali questioni non sono state decise con la presente sentenza.

  • d.P.R. n. 296/2005

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della nota e dell’avviso di gara; la relativa censura è stata rinviata alla pubblica udienza.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell’adozione della sentenza non definitiva; il giudice ha separato la domanda sul silenzio, trattabile in camera di consiglio, dalle domande risarcitoria e di annullamento, da trattare in pubblica udienza.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di autotutela non determina, di regola, l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, poiché l’autotutela costituisce esercizio officioso e ampiamente discrezionale del potere amministrativo, soprattutto nella decisione se attivarlo.
  • Il privato che sollecita l’annullamento d’ufficio o altro intervento di riesame su un precedente atto amministrativo è titolare, di regola, di una posizione di mera aspettativa e può formulare soltanto una sollecitazione o segnalazione priva di efficacia giuridicamente cogente; il silenzio serbato su tale istanza non è quindi normalmente azionabile con il rito avverso il silenzio.
  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate una domanda avverso il silenzio e domande di annullamento e risarcimento incompatibili con la trattazione camerale propria del rito sul silenzio, il giudice può definire con sentenza non definitiva la domanda sul silenzio e convertire il rito per le ulteriori domande, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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