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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 5181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Obbligo di denuncia penale - Omissione - Decadenza dell'azione accertativa - Termine ordinario - Applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata l'invalidità dell'avviso di accertamento notificato oltre il termine ordinario. L'assenza di iscrizione della notizia di reato impedisce all'Amministrazione finanziaria di avvalersi del raddoppio dei termini; pertanto, decorso il termine ordinario, l'azione accertativa è decaduta e l'avviso deve essere annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento notificato oltre il termine ordinario di decadenza, sostenendo che l'Amministrazione non potesse applicare il raddoppio dei termini in assenza dell'obbligo, effettivamente assolto, di presentare denuncia penale. La mera ipotizzabilità di un reato non è sufficiente: deve risultare l'iscrizione della notizia di reato, quale presupposto per il raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • Norme sul raddoppio dei termini di accertamento fiscale

    Il raddoppio dei termini è subordinato alla presentazione della denuncia penale nei casi in cui sussista l'obbligo di denuncia.

    Il raddoppio non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di un reato, ma richiede l'effettiva iscrizione della notizia di reato e il rispetto dell'obbligo di denuncia.

  • Norme sui termini ordinari di decadenza dell'azione accertativa

    Quando non ricorrono i presupposti per il raddoppio, l'Amministrazione deve notificare l'avviso entro il termine ordinario; la notifica tardiva comporta la decadenza dal potere di accertamento e l'invalidità dell'atto.

Massime di principio

  • Per applicare il raddoppio dei termini non basta richiamare genericamente possibili violazioni penali: occorre verificare l'esistenza dell'obbligo di denuncia e l'effettiva iscrizione della notizia di reato.
  • Se l'Amministrazione non dimostra i presupposti del raddoppio, si applica il termine ordinario di decadenza.
  • Un avviso notificato oltre il termine ordinario, in assenza di validi presupposti per il raddoppio, può essere contestato per decadenza dell'azione accertativa.
  • La verifica deve concentrarsi sulla tempestività della denuncia o dell'iscrizione della notizia di reato e sulla loro riferibilità ai fatti oggetto dell'accertamento.

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