Sentenza del 27/02/2020 n. 5340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di sentenze della CTR Sicilia che avevano confermato avviso di accertamento in rettifica per l'anno 2001 nei confronti di M.G., determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 mediante l'applicazione dei DD.MM. 1992 (c.d. redditometro) basato su indici 2001-2004. L'Agenzia censura: 1) errata valutazione dell'onere probatorio, avendo la CTR ritenuto che fosse onere dell'Ufficio svolgere ulteriori accertamenti mirati dopo l'accertamento sintetico; 2) errata ammissione/valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come prove sufficienti; 3) insufficiente motivazione circa la prova fornita dal contribuente che i maggiori redditi erano redditi esenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi riuniti dell'Agenzia, ritenendo che: a) i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 (redditometro) sono strumenti accertativi/probatori che legittimano l'accertamento sintetico e spostano l'onere sul contribuente di dimostrare l'inesistenza o la minore entità dei fattori-indice; non può essere imposto all'Ufficio l'obbligo di compiere ulteriori accertamenti mirati dopo l'accertamento sintetico; b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere introdotte e valutate come elementi indiziari, ma non possono costituire da sole il fondamento della decisione: il giudice tributario deve valutare la loro attendibilità e congruenza rispetto al complesso probatorio; c) la CTR non ha adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni sostitutive rispetto al resto del materiale probatorio. Per questi motivi le sentenze impugnate sono cassate e il giudizio è rinviato alla CTR della Sicilia, diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Consente l'adozione di decreti ministeriali per la valutazione dei beni e dei fattori di capacità contributiva; tali decreti sono strumento accertativo/probatorio (redditometro) e non norme sostanziali per la determinazione del reddito. L'uso degli indici semplifica e legittima l'accertamento sintetico, spostando l'onere probatorio sul contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Norma processuale tributaria rilevata in relazione al potere valutativo del giudice di secondo grado; richiamata per censurare la valutazione delle prove da parte della CTR (necessità di corretta e motivata valutazione probatoria).
Art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte rileva che, nell'accertamento sintetico fondato sugli indici ministeriali, l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità dei fattori-indice grava sul contribuente.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Base formale dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e insufficiente motivazione) utilizzata dall'Agenzia per impugnare le sentenze di merito.
Art. 348 ter c.p.c., comma 5
Richiamato nella discussione di ammissibilità del motivo n. 3; la Corte chiarisce che, per i giudizi d'appello introdotti con atto depositato prima dell'11/9/2012, la previsione di esclusione dell'impugnazione per cassazione non si applica in modo da impedire il ricorso per cassazione ex art. 360 n.5.
Art. 111 Cost.
Riferimento ai principi del giusto processo e della parità delle parti: giustifica l'ammissione delle dichiarazioni extraprocessuali (anche sostitutive di notorietà) come prove indiziarie nel processo tributario, con obbligo del giudice di valutarne attendibilità.
Massime di principio
- L'applicazione degli indici ministeriali previsti dall'art. 38 D.P.R. 600/1973 (redditometro) legittima un accertamento sintetico che prescinde da ulteriori prove aggiuntive da parte dell'Amministrazione; una volta emersi i fattori-indice l'onere di confutare il risultato spetta al contribuente.
- L'Ufficio non è obbligato a svolgere "accertamenti mirati" integrativi dopo aver adottato un accertamento sintetico fondato sugli indici: pretendere ulteriori accertamenti come condizione di validità dell'atto è errore di diritto.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono ammissibili e assumono valore di elementi indiziari, ma non possono da sole fondare la decisione giudiziale: devono essere valutate criticamente nell'ambito del complesso probatorio e confrontate con altri elementi.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente la valutazione delle prove extraneus (es. dichiarazioni di terzi), esplicitando ragioni di affidabilità o non affidabilità alla luce di elementi oggettivi e soggettivi (coerenza, vicinanza dei dichiaranti, convergenza con altre prove).
- La mancata motivazione o la valutazione meramente apodittica di prove indicate dal contribuente può essere censurata in Cassazione e portare alla riforma della decisione di merito.
- In tema di impugnazioni per cassazione, occorre verificare i termini e le regole di ammissibilità (es. efficacia del D.L. 22/6/2012 n.83 e successive conversioni) rispetto alla data di proposizione dell'appello, perché potrebbero influire sulla valutabilità di specifici motivi (es. n.5 art.360 c.p.c.).
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