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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di aggravamento di un’infermità dipendente da causa di servizio e di riliquidazione dell’equo indennizzo, unitamente al verbale medico presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di aggravamento dell’infermità "Esiti contusione ginocchio sinistro", già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella B dell’equo indennizzo. La censura principale riguardava l’asserita contraddittorietà e il travisamento del giudizio della Commissione medica ospedaliera, che aveva escluso l’aggravamento ritenendo che le risultanze della RMN dell’8 novembre 2024 fossero riferibili a una diversa patologia, conseguente a un successivo trauma del 19 febbraio 2015. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe stata incompatibile con un precedente verbale della medesima struttura, formato nell’ambito del procedimento per i benefici alle vittime del dovere, nel quale gli esiti di lesione parziale del LCA e distrazione del LCM erano stati ritenuti non riconducibili al trauma del 19 febbraio 2015. Il ricorrente sosteneva inoltre che la documentazione sanitaria dimostrasse l’aggravamento della patologia originaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la contraddittorietà tra i due accertamenti medici, rilevando che essi riguardavano patologie diverse e procedimenti distinti. Il verbale impugnato aveva valutato esclusivamente l’aggravamento della patologia "Esiti contusione ginocchio sinistro", riferita al trauma del 22 gennaio 2004, mentre la RMN del 2024 era stata ritenuta riferibile alla diversa patologia derivante dal trauma del 19 febbraio 2015, ossia il trauma contusivo-distorsivo con lesione meniscale, già ascritto alla Tabella B. Il precedente verbale invocato dal ricorrente, invece, si riferiva agli esiti di lesione parziale del LCA e distrazione del LCM e non contraddiceva, quindi, la valutazione resa nel procedimento di aggravamento. Il Collegio ha inoltre affermato che l’istanza del 17 agosto 2017 delimitava l’oggetto della valutazione amministrativa alla sola patologia conseguente all’evento del 22 gennaio 2004; erano pertanto eccentrici gli elementi probatori relativi ad altre patologie, anche potenzialmente correlate. Le ulteriori contestazioni si risolvevano nella riproposizione della documentazione sanitaria e miravano a sostituire la valutazione tecnica della Commissione con quella del giudice, senza dimostrare manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o erroneità dei presupposti di fatto. Le spese sono state compensate in ragione della natura, complessità e originalità della controversia. Il TAR ha comunque precisato che l’interessato può presentare una nuova istanza di aggravamento riferita complessivamente alle infermità contratte in servizio.

Norme richiamate

  • Tabella B dell’equo indennizzo

    L’infermità originaria e quella conseguente al successivo trauma risultavano entrambe ascritte alla Tabella B; la valutazione dell’aggravamento doveva tuttavia restare circoscritta alla patologia indicata nell’istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La valutazione amministrativa di una domanda di aggravamento per causa di servizio deve essere circoscritta all’infermità e all’evento traumatico specificamente indicati nell’istanza; elementi sanitari riferibili ad altre patologie, anche potenzialmente correlate, non impongono all’amministrazione di ampliare d’ufficio l’oggetto dell’accertamento.
  • Non sussiste contraddittorietà tra giudizi medico-legali relativi a procedimenti diversi quando le valutazioni riguardano patologie differenti, anche se interessano il medesimo distretto anatomico o sono connesse a eventi traumatici distinti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-legali espressive di discrezionalità tecnica non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’amministrazione; sono necessari vizi tecnici qualificati, quali manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o erroneità dei presupposti di fatto.
  • La mera contrapposizione di documentazione sanitaria privata al giudizio della Commissione medica non dimostra, di per sé, l’illegittimità dell’accertamento tecnico, se non vengono individuati specifici vizi di logicità, attendibilità o presupposizione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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