Sentenza n. 5487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la ottemperanza alla sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VI, del 9.10.2025 n.8196/2025, pubblicata in data 22.10.2025 e notificata in data 29.10.2025, con cui l´appello di Erd-bau srl avverso la sentenza del TRGA di Bolzano n.226/2018 è stato accolto e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stato accertato che l’importo finale spettante ad Erdbau s.r.l. per le opere di urbanizzazione e di bonifica da essa eseguite è pari a 350.000,00 oltre IVA, da cui detrarre il contributo di 37.814,16, concompensazione delle spese del doppio grado di giudizio e compenso del Verificatore posto a carico della PAB.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8196/2025 relativa alla determinazione del credito per opere di urbanizzazione e bonifica
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che la Provincia fosse ordinata a pagare l’importo di € 385.892,84, o la diversa somma ritenuta dovuta, oltre rivalutazione e interessi legali dal 28 dicembre 2025, nonché eventuali interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 o altra penalità per il ritardo successivo all’ordine giudiziale, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La richiesta traeva origine dalla sentenza n. 8196/2025, che aveva accertato in € 350.000,00, oltre IVA se dovuta, l’importo finale spettante all’impresa per le opere eseguite, precisando che la somma era già calcolata all’attualità e che doveva essere detratto il contributo provinciale di € 37.814,16. Nel corso del giudizio la Provincia ha documentato il pagamento di € 380.197,77, di cui € 375.998,94 per capitale ed € 4.198,83 per interessi. L’impresa ha quindi sostenuto che residuasse un importo di € 9.894,00, oltre rivalutazione e interessi, contestando anche il calcolo degli accessori, la detrazione del contributo e ulteriori somme relative al rimborso del contributo unificato e alle spese di verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza poiché, nelle more del giudizio, la Provincia aveva dato esecuzione spontanea alla sentenza mediante il pagamento documentato in atti. Ha ritenuto che la somma versata fosse pienamente comprensiva del credito stabilito dalla sentenza, inclusi gli accessori. In particolare, la sentenza ottemperanda aveva quantificato la somma di € 350.000,00 come importo già attualizzato; pertanto, anche il controcredito provinciale da detrarre doveva essere considerato in termini attualizzati. La contestazione relativa alla presunta indebita trattenuta degli interessi sul contributo è stata ritenuta estranea al perimetro dell’ottemperanza e comunque erronea, poiché il contributo era stato tempestivamente ricevuto e la sua debenza era stata riconosciuta dall’impresa. La pretesa relativa agli interessi moratori sulla somma detratta è stata considerata nuova e non proponibile nel giudizio di ottemperanza, richiedendo un autonomo ricorso. Quanto ai chiarimenti su IVA, contributo unificato e spese di verificazione, il Collegio ha rilevato che l’IVA era stata riconosciuta e pagata, mentre le altre questioni riguardavano spese successive, già compensate o liquidate con separato provvedimento, e non statuizioni suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è diretto a ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato e non può essere utilizzato per introdurre pretese nuove, estranee al contenuto della decisione da eseguire.
art. 114 c.p.a.
L’azione di ottemperanza presuppone l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del giudicato; quando l’amministrazione abbia dato esecuzione alla pronuncia, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
d.lgs. n. 231/2002
La pretesa relativa agli interessi moratori non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di ottemperanza quando non sia compresa nelle statuizioni della sentenza da eseguire, ma richiede un autonomo giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente la pronuncia azionata e il ricorrente non dimostra la persistente inesecuzione di una statuizione vincolante.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto al contenuto oggettivo del giudicato: non possono esservi introdotte domande nuove, come la richiesta di interessi moratori non riconosciuti nella pronuncia da eseguire, che devono essere fatte valere mediante autonomo ricorso.
- Quando la sentenza da eseguire quantifica un credito pecuniario come somma già attualizzata e dispone la detrazione di un controcredito, anche quest’ultimo deve essere detratto secondo un criterio coerente di attualizzazione.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono suscettibili di chiarimento o esecuzione le questioni relative a spese successive alla sentenza, già compensate o demandate a un separato provvedimento di liquidazione, salvo che costituiscano specifiche statuizioni contenute nel giudicato.
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