Sentenza n. 1053/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata il 12 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla carta docente per l'importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali, condannando il Ministero a renderla disponibile. La ricorrente ha rappresentato che il titolo era rimasto ineseguito anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva applicazione in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione l'esecuzione e adottare, anche d'ufficio o su richiesta, misure sostitutive come la nomina del commissario ad acta; la penalità di mora può essere disposta ai sensi del comma 2, lett. e).
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata allo stato, perché il Collegio ha ritenuto non sussistenti, in ragione dell'esiguità dell'importo, i relativi presupposti; essa potrà essere valutata in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ordinare l'adozione degli atti necessari a darvi completa esecuzione, quando l'inadempimento risulti documentato e non sia contestato dall'amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente o funzionario pubblico competente rispetto all'attività necessaria per l'esecuzione e attribuendogli il potere di adottare gli atti sostitutivi occorrenti.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche considerando l'esiguità dell'importo dovuto, salva la possibilità di disporla successivamente in caso di ulteriore e persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.
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