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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10048/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente regionale che, dopo essere stata contrattista ai sensi della legge regionale n. 4/1977 e poi inquadrata come dipendente di ruolo con qualifica di collaboratore, chiedeva di essere ulteriormente inquadrata nella fascia funzionale corrispondente alla qualifica dirigenziale, assumendo che ciò le spettasse in ragione del titolo di studio posseduto e delle mansioni concretamente svolte. La domanda era stata proposta già nel 1987 e aveva avuto una complessa vicenda davanti al giudice amministrativo: inizialmente era stata dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto, poi attribuito un inquadramento da funzionario con decorrenza giuridica dal 1985 ed economica dal 2000, successivamente revocato; in un secondo giudizio il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma l’appello al Consiglio di Stato era stato poi dichiarato improcedibile per rinuncia al giudizio. Nel giudizio ordinario definito dalla sentenza impugnata, i giudici di merito hanno ritenuto prescritto il diritto azionato, perché il giudizio amministrativo conclusosi con rinuncia non avrebbe sospeso la prescrizione e non risultavano altri atti interruttivi tempestivamente provati. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2943 e ss. c.c. e 306 c.p.c., sostenendo che la rinuncia agli atti non elide l’effetto interruttivo della prescrizione; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di istanze di fissazione e prelievo nel giudizio amministrativo, da considerare atti interruttivi; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al merito della domanda di superiore inquadramento; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando un precedente secondo cui la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2945, comma 2, c.c. non opera quando il creditore abbandona la domanda giudiziale, impedendo la decisione definitiva sulla stessa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava correttamente un omesso esame di fatto, ma sostanzialmente contestava il rigetto dell’istanza di acquisizione documentale; inoltre la documentazione richiamata non risultava indicata nell’atto d’appello né tempestivamente depositata, sicché la valutazione della corte territoriale circa il carattere esplorativo dell’istanza era corretta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla prescrizione, che rendeva superfluo l’esame del merito del diritto al superiore inquadramento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la statuizione sulle spese era conforme al principio di soccombenza, alle regole tariffarie ed era rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione nei giudizi intrapresi a tutela del diritto azionato.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte ne afferma l’inapplicabilità quando il creditore abbandona la domanda proposta in giudizio, impedendo che si formi la decisione definitiva idonea a far decorrere un nuovo termine di prescrizione.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinuncia agli atti del giudizio e ai suoi effetti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamabile solo indirettamente rispetto al tema della prova degli atti interruttivi, ma non espressamente citato nel testo come norma decisiva.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione collegata alla tutela giudiziale del diritto non opera quando il titolare, dopo aver proposto la domanda, la abbandona mediante rinuncia agli atti, poiché manca la decisione definitiva sulla stessa domanda che potrebbe segnare il nuovo decorso del termine prescrizionale.
  • Chi invoca l’interruzione della prescrizione deve indicare e provare tempestivamente gli atti interruttivi; non è sufficiente una generica allegazione di documenti non specificati in appello o non ritualmente prodotti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata su una preliminare ragione assorbente, è inammissibile censurare il merito della pretesa senza incidere su quella ragione.
  • La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per contestare indirettamente un rigetto di istanza istruttoria o una valutazione processuale del giudice di merito; occorre individuare un vero fatto decisivo non esaminato.
  • La liquidazione delle spese di lite, quando avviene secondo soccombenza e nel rispetto dei parametri applicabili, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è tendenzialmente insindacabile in cassazione salvo specifici vizi di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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