Cassazione Penale, Sentenza n. 1740/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, per mezzo del difensore, chiedeva l'annullamento della sentenza sostenendo la violazione di legge e vizio della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 669-bis c.p. (accattonaggio). La tesi era che l'induzione nelle vittime della falsa convinzione di adempiere a un dovere di solidarietà costituisce una delle modalità di accattonaggio, consistendo nel ricorso al mezzo fraudolento per suscitare pietà e ottenere somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che i fatti erano correttamente qualificati come truffa: l'imputato ha creato un artifizio (rappresentando falsamente la propria condizione per suscitare compassione) e ha usato il raggiro (promettendo la restituzione del resto trattenendo somme), conseguendo un profitto ingiusto e un danno patrimoniale alle vittime. Ha altresì ritenuto operante la clausola di sussidiarietà dell'art. 669-bis ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), essendo stata commessa una fattispecie più grave. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 669-bis cod. pen.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato
La norma sull'accattonaggio è applicabile in via sussidiaria: se il medesimo fatto integra un reato piu' grave (qui, truffa con artifizi e raggiri e danno patrimoniale), va applicata la fattispecie più grave e non la contravvenzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto la condanna alle spese del procedimento e la sanzione equitativamente fissata (euro 3.000) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)
Norma richiamata per la possibilita' di trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; utilizzata per la trattazione del ricorso.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (come modificato dal d.l. 22/6/2023, n. 75, conv. law 10/8/2023, n. 112)
Citata per spiegare l'applicabilità delle norme procedurali che hanno consentito la trattazione scritta del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 (Rv. 285442-01)
La Corte ha richiamato la pronuncia che definisce i concetti di "artifizio" (mise en scène che altera la realta' esterna) e "raggiro" (comportamento verbale astuto che sfrutta l'ingenuità altrui), confermando la corretta qualificazione dei fatti come truffa.
Massime di principio
- Quando l'agente crea una falsa rappresentazione della realta' (artifizio) e poi sfrutta verbalmente l'ingenuita' della vittima trattenendo somme o procurando un danno patrimoniale (raggiro), il fatto tende a qualificarsi come truffa piuttosto che come semplice accattonaggio.
- La norma sull'accattonaggio (art. 669-bis c.p.) opera in via sussidiaria; se il comportamento integra un reato piu' grave con danno patrimoniale, prevale la fattispecie piu' grave.
- In Cassazione i motivi generici o privi di specificita' probatoria possono essere dichiarati inammissibili, con possibile condanna alle spese e sanzioni per colpa processuale: conviene formulare censure dettagliate e rivolte a specifici punti di diritto o di fatto.
- La distinzione tra "artifizio" e "raggiro" e' fondamentale per la qualificazione: l'artifizio altera la percezione della realta', il raggiro e' l'azione che sfrutta quella falsa percezione per ottenere un vantaggio.
- In procedimenti civili o penali, l'età delle vittime e le modalita' del fatto (promessa di resto, consegna di piu' banconote, ecc.) sono elementi concreti che possono far pendere la qualificazione verso la truffa se sussiste un profitto indebito e un danno patrimoniale.
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