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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1740/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, per mezzo del difensore, chiedeva l'annullamento della sentenza sostenendo la violazione di legge e vizio della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 669-bis c.p. (accattonaggio). La tesi era che l'induzione nelle vittime della falsa convinzione di adempiere a un dovere di solidarietà costituisce una delle modalità di accattonaggio, consistendo nel ricorso al mezzo fraudolento per suscitare pietà e ottenere somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che i fatti erano correttamente qualificati come truffa: l'imputato ha creato un artifizio (rappresentando falsamente la propria condizione per suscitare compassione) e ha usato il raggiro (promettendo la restituzione del resto trattenendo somme), conseguendo un profitto ingiusto e un danno patrimoniale alle vittime. Ha altresì ritenuto operante la clausola di sussidiarietà dell'art. 669-bis ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), essendo stata commessa una fattispecie più grave. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669-bis cod. pen.

    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato

    La norma sull'accattonaggio è applicabile in via sussidiaria: se il medesimo fatto integra un reato piu' grave (qui, truffa con artifizi e raggiri e danno patrimoniale), va applicata la fattispecie più grave e non la contravvenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha disposto la condanna alle spese del procedimento e la sanzione equitativamente fissata (euro 3.000) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata per la possibilita' di trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (come modificato dal d.l. 22/6/2023, n. 75, conv. law 10/8/2023, n. 112)

    Citata per spiegare l'applicabilità delle norme procedurali che hanno consentito la trattazione scritta del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 (Rv. 285442-01)

    La Corte ha richiamato la pronuncia che definisce i concetti di "artifizio" (mise en scène che altera la realta' esterna) e "raggiro" (comportamento verbale astuto che sfrutta l'ingenuità altrui), confermando la corretta qualificazione dei fatti come truffa.

Massime di principio

  • Quando l'agente crea una falsa rappresentazione della realta' (artifizio) e poi sfrutta verbalmente l'ingenuita' della vittima trattenendo somme o procurando un danno patrimoniale (raggiro), il fatto tende a qualificarsi come truffa piuttosto che come semplice accattonaggio.
  • La norma sull'accattonaggio (art. 669-bis c.p.) opera in via sussidiaria; se il comportamento integra un reato piu' grave con danno patrimoniale, prevale la fattispecie piu' grave.
  • In Cassazione i motivi generici o privi di specificita' probatoria possono essere dichiarati inammissibili, con possibile condanna alle spese e sanzioni per colpa processuale: conviene formulare censure dettagliate e rivolte a specifici punti di diritto o di fatto.
  • La distinzione tra "artifizio" e "raggiro" e' fondamentale per la qualificazione: l'artifizio altera la percezione della realta', il raggiro e' l'azione che sfrutta quella falsa percezione per ottenere un vantaggio.
  • In procedimenti civili o penali, l'età delle vittime e le modalita' del fatto (promessa di resto, consegna di piu' banconote, ecc.) sono elementi concreti che possono far pendere la qualificazione verso la truffa se sussiste un profitto indebito e un danno patrimoniale.

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