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Sentenza

Sentenza n. 1059/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 2 novembre 2023, con il quale il Prefetto di Vercelli ha revocato al ricorrente la misura di accoglienza disposta in suo favore; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202301073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della misura di accoglienza per abbandono non comunicato della struttura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca della misura di accoglienza, deducendo, in primo luogo, la violazione della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 142/2015, nonché eccesso di potere, per asserita insussistenza dei presupposti della revoca. Ha sostenuto, in particolare, che l'allontanamento dalla struttura non avrebbe dovuto comportare la perdita dell'accoglienza, allegando genericamente la necessità di trovare un lavoro. In secondo luogo, ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del contraddittorio procedimentale. L'Amministrazione aveva motivato la revoca rilevando che il richiedente si era allontanato dalla struttura senza preventiva comunicazione né autorizzazione e risultava assente da cinque giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto integrati i presupposti previsti dall'art. 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 142/2015: il ricorrente aveva abbandonato la struttura senza preventiva comunicazione alla Prefettura e non aveva dimostrato che l'allontanamento fosse dovuto a forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. La generica esigenza di trovare un lavoro non è stata ritenuta sufficiente, non essendo stato chiarito perché tale esigenza fosse incompatibile con la permanenza nella struttura o con l'obbligo di informare l'Amministrazione. Il giudice ha inoltre richiamato la finalità della disciplina, diretta anche a evitare l'abuso del sistema di accoglienza e l'impiego delle risorse pubbliche a detrimento di altri richiedenti. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il TAR ha rilevato che il certificato di residenza prodotto, successivo alla revoca e non storico, non dimostrava la reperibilità del ricorrente al momento dell'adozione dell'atto. In ogni caso, il ricorrente non aveva indicato circostanze riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali che avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento; pertanto la violazione partecipativa non avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento. Il TAR ha compensato le spese di lite e ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, direttiva 2013/33/UE

    Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità oppure, ove richiesto, senza permesso.

    La direttiva consente la riduzione o, nei casi eccezionali debitamente motivati, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente abbandona il luogo di residenza senza informare l'autorità o senza permesso.

  • art. 23, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 142/2015

    Il prefetto [...] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di [...] abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.

    L'abbandono della struttura senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura costituisce presupposto per la revoca della misura di accoglienza.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015

    Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

    La mancata comunicazione dell'allontanamento può essere superata, ai fini del ripristino dell'accoglienza, solo mediante la dimostrazione di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 quali presupposti per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'abbandono di una struttura di accoglienza da parte del richiedente asilo senza preventiva comunicazione motivata alla Prefettura integra il presupposto per la revoca della misura previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 142/2015, in coerenza con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
  • La revoca della misura di accoglienza non è superata dalla mera allegazione della necessità di trovare un lavoro: il richiedente deve indicare e dimostrare circostanze concrete riconducibili a forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali, nonché spiegare l'incompatibilità dell'esigenza addotta con la permanenza nella struttura o con l'obbligo di preventiva comunicazione.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento della revoca quando il destinatario non dimostri la propria reperibilità al momento dell'adozione dell'atto e non indichi circostanze concrete che, se rappresentate nel procedimento, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
  • La disciplina della revoca dell'accoglienza per abbandono ingiustificato persegue anche la finalità di evitare l'abuso del sistema e l'utilizzo delle limitate risorse pubbliche a detrimento di altri richiedenti effettivamente bisognosi.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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