Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14116/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l’amministrazione ha recuperato accise sull’energia elettrica per gli anni 2010-2014, ritenendo indebitamente fruita l’esenzione prevista per l’autoproduzione. La società consortile sosteneva di avere diritto all’esenzione perché l’energia sarebbe stata prodotta nell’ambito del consorzio e nell’interesse dei consorziati. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, lamentando che la CTR aveva escluso il beneficio solo perché il consorzio era soggetto distinto dai soci, senza verificare se l’energia fosse stata effettivamente ceduta o autoconsumata. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione dell’art. 52 citato, dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 1, comma 911, l. n. 208/2015 e dell’art. 12 preleggi. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per nullità ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR respinto il motivo di appello sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. con motivazione solo apparente, richiamando un asserito assorbimento implicito della CTP. Con il quarto motivo, in subordine, ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’erronea affermazione che il primo giudice avesse deciso implicitamente sui motivi originari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che la CTR non si fosse attenuta al principio secondo cui l’esenzione accise per l’autoproduzione di energia spetta solo se l’energia è anche autoconsumata e non ceduta ai consorziati; dall’altro, che la motivazione sul preteso assorbimento implicito delle questioni di primo grado fosse apodittica e quindi inidonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione. Ne è derivato l’annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    L’esenzione accise per l’energia autoprodotta richiede che l’autoproduttore coincida con il consumatore dell’energia; il beneficio non spetta per l’energia ceduta ai consorziati, ma solo per quella prodotta e autoconsumata nei locali o luoghi diversi dalle abitazioni.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono tenute al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione nei limiti previsti dall’art. 52, comma 3, lett. b).

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    Norma ritenuta estranea alla materia fiscale, poiché disciplina il mercato interno dell’energia elettrica e i comportamenti degli operatori, senza incidere sul regime delle accise.

  • art. 1, comma 911, l. n. 208/2015

    Richiamato dal ricorrente come norma di sostegno alla tesi difensiva, ma il motivo che lo include risulta assorbito.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente in via subordinata per l’interpretazione della disciplina, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico; una motivazione meramente apodittica o apparente integra nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciarsi sui motivi di domanda o di appello; l’affermazione di un assorbimento implicito deve essere sorretta da adeguata esplicitazione delle ragioni che rendono comprensibile la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del primo e secondo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del terzo e quarto motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • In tema di accise sull’energia elettrica, l’esenzione per autoproduzione opera solo se il soggetto che produce l’energia coincide con quello che la consuma; il beneficio non si estende all’energia ceduta, anche se ceduta ai soci o consorziati di una società consortile.
  • La qualificazione del soggetto come consorzio o società consortile con personalità giuridica non è di per sé sufficiente a escludere o a fondare l’esenzione: occorre verificare in concreto la destinazione dell’energia prodotta, distinguendo tra autoconsumo e cessione onerosa.
  • Una decisione che respinga un motivo di appello con il solo richiamo a un "assorbimento implicito" deve spiegare in modo chiaro e verificabile le ragioni di tale assorbimento; in mancanza, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.
  • Il giudice tributario deve pronunciare su tutti i motivi devoluti, o comunque rendere intelligibile perché alcuni siano assorbiti; l’omessa esplicitazione del percorso logico-giuridico impedisce il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.