Sentenza n. 1453/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 4 aprile 2023 domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale aveva rigettato tale domanda il 24 gennaio 2024, ma aveva trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 6 maggio 2024. Successivamente il ricorrente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la conversione fosse stata abrogata dalla disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la disciplina transitoria salvaguardasse le istanze di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, indipendentemente dalla data successiva di rilascio del permesso per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilevi esclusivamente la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, purché anteriore all'entrata in vigore della l. n. 50/2023, avvenuta il 6 maggio 2023, e purché a tale istanza sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale. Poiché la domanda era stata presentata il 4 aprile 2023, essa rientrava nella disciplina transitoria ed era ammissibile alla conversione. L'annullamento comporta l'obbligo conformativo della Questura di esaminare la domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato alla luce dei requisiti previsti dalla legge, senza che la sentenza disponga direttamente la conversione. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la relativa abrogazione non incide sulle istanze di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Disposizioni richiamate nel motivo di ricorso in relazione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Costituisce la base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale al Questore.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disciplina ha abrogato la possibilità generale di conversione, facendo tuttavia salva la posizione di chi aveva presentato la domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Letto congiuntamente al comma 1, individua come termine rilevante per la disciplina transitoria la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, non quella di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della successiva liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per la dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti reddituali necessari al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina transitoria conseguente all'abrogazione della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale tutela le istanze di protezione internazionale presentate prima del 6 maggio 2023, purché a esse sia seguito il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
- Ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il termine del 5 maggio 2023 riguarda la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale e non la data di rilascio del permesso per protezione speciale.
- L'annullamento del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di conversione non determina automaticamente il rilascio del permesso per lavoro subordinato, ma impone alla Questura di riesaminare la domanda verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- Quando l'istanza di protezione internazionale è stata presentata entro il 5 maggio 2023, la successiva abrogazione dell'istituto della conversione non può essere applicata per dichiarare inammissibile la domanda di conversione del permesso per protezione speciale.
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