Cassazione Penale, Sentenza n. 4987/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Finocchiaro è stato ritenuto penalmente responsabile per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello da cucina (manico 10 cm, lama 5 cm) in occasione di un sinistro/ lite stradale. In Cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa) e chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), sostenendo che il coltello fosse normalmente impiegato per lavoro agricolo e che l'uso fosse avvenuto in reazione a un'aggressione ricevuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono ritenuti rivalutativi e manifestamente infondati. La sentenza di merito che aveva accertato l'estrazione del coltello in occasione dell'incidente e il suo utilizzo improprio è confermata; la legittima difesa non è provata in modo concreto e specifico, e la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è implicitamente esclusa in ragione della struttura argomentativa che evidenzia elementi contrari alla qualificazione del fatto come di particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; resta impregiudicata la condanna di primo grado consistente in ammenda di euro 1.000,00 per il reato previsto dall'art. 4 L. 18 aprile 1975, n.110.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
L'art. 4 sanziona il porto di strumenti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto che il coltello, pur normalmente usato per lavoro agricolo, all'occorrenza sia risultato idoneo all'offesa. Tuttavia, in considerazione della normale funzione dell'oggetto, il fatto è stato ritenuto di lieve entità con applicazione della pena dell'ammenda ai sensi della seconda parte del comma 3.
Codice Penale, art. 52
La norma disciplina la legittima difesa; la Corte ha ritenuto che l'allegazione di legittima difesa fosse generica e non sufficiente a escludere la responsabilità penale, sia per carenza di prova sui presupposti di necessità e proporzionalità, sia perché i giudici di merito hanno evidenziato l'uso improprio dell'arma nel contesto della lite stradale.
Codice Penale, art. 131-bis
La norma introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la struttura argomentativa della sentenza di merito escluda la qualificazione del fatto come particolarmente tenue, sicché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis deve considerarsi implicitamente respinta.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in euro 3.000,00.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23
Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; nel caso è stata disposta la trattazione scritta ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La mera affermazione di legittima difesa non è sufficiente: occorre provare i presupposti oggettivi e soggettivi (aggressione attuale, necessità e proporzionalità della reazione). Se le circostanze non sono specificamente dimostrate, la giustificazione viene respinta.
- Il fatto che un oggetto sia normalmente destinato a uso agricolo non esclude la sua qualificazione come strumento atto ad offendere se, nel caso concreto, è stato estratto e potenzialmente utilizzabile per offendere; ciò può impedire l'applicazione della causa di particolare tenuità.
- L'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione motivata da parte del giudice di merito: se la sentenza evidenzia elementi contrari alla tenuità, la Cassazione riterrà inammissibile il ricorso che si limiti a chiedere la sua applicazione senza rimotivare sui punti decisivi.
- La Cassazione non è sede per la mera rivalutazione dei fatti: i motivi che si sostanziano in rinnovata valutazione probatoria o valutativa dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che non sussistano giustificazioni per escludere la colpa nella presentazione del ricorso.
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