Cassazione Civile, Ordinanza n. 34100/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: il contumace vittorioso non può ottenere la condanna alle spese processuali se non ha svolto attività processuale e non ha sopportato spese da rifondere. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, dell'impugnazione proposta da due parti private contro la decisione di primo grado. In secondo grado la controparte è rimasta contumace, ma la Corte territoriale ha comunque condannato gli appellanti a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata contumace. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 291 c.p.c. e sostenendo che non potevano essere liquidate spese processuali a favore di una parte che, essendo rimasta contumace, non aveva svolto alcuna attività difensiva e non aveva quindi sostenuto spese rimborsabili.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese rimborsabili; non è dovuta in favore del contumace vittorioso che non abbia partecipato al processo.
art. 291 c.p.c.
La norma è richiamata dai ricorrenti come parametro della doglianza, ma la decisione si incentra sulla disciplina delle spese e sulla impossibilità di liquidarle a favore del contumace.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore definita in camera di consiglio con procedimento accelerato.
Massime di principio
- La condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., ha funzione restitutoria e presuppone una effettiva attività processuale della parte vittoriosa che abbia comportato esborso di spese.
- Non può essere liquidata la rifusione delle spese in favore della parte contumace vittoriosa quando essa non abbia svolto alcuna attività difensiva e, quindi, non abbia sostenuto spese processuali da recuperare.
- Se il giudice di merito liquida le spese in favore del contumace vittorioso, la statuizione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame della regolazione delle spese.
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