Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41081/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato a istanza di un ente locale, fondato su una ordinanza-ingiunzione relativa a consumi idrici e interessi di mora non pagati, per un importo superiore a novemila euro. Il destinatario del precetto aveva proposto opposizione in primo grado, poi rigettata; il Tribunale aveva ritenuto infondate o inammissibili le doglianze e la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il ricorrente propone cinque motivi, lamentando: violazione delle norme sull'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e sulla riscossione delegata; errata applicazione del regime della cartella/ingiunzione e della disciplina sulla riscossione; vizi relativi alla notificazione dell'ingiunzione e alla sua vidimazione; mancata prova del credito e prescrizione del credito per canoni idrici. La Corte osserva però che i motivi sono poco specifici, non chiariscono adeguatamente la natura dell'opposizione proposta in primo grado e confondono i profili di motivazione con quelli di omesso esame di fatti decisivi. Quanto ai vizi formali, la Corte d'appello aveva qualificato correttamente le doglianze come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello; inoltre aveva ritenuto irrilevante la mancata vidimazione dell'ordinanza-ingiunzione, perché successiva alla soppressione dell'organo pretorile, e aveva escluso la rilevanza dell'eccezione di prescrizione in presenza del consolidamento dell'ingiunzione per mancata opposizione tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero formulate in modo non specifico e, comunque, non idonee a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata: corretta qualificazione delle doglianze come opposizione agli atti esecutivi, inammissibilità dell'appello per tale ragione, irrilevanza della mancata vidimazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo la soppressione del pretore e preclusione dell'esame dell'insussistenza del credito per intervenuta decadenza dall'opposizione all'ingiunzione notificata nel 2006. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 615, 617, 618 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che le doglianze avrebbero dovuto essere trattate come opposizione all'esecuzione; la Corte ribadisce invece che i vizi formali del precetto e dell'ingiunzione vanno ricondotti all'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 323 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente nel contesto dei mezzi di impugnazione; la Corte rileva che la critica non coglie la qualificazione giuridica data ai motivi dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo ex n. 5 non consente di censurare la motivazione in quanto tale, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non di singoli motivi di appello.

  • art. 4, comma 2-sexies, d.l. 24 settembre 2002, n. 209

    Richiamato dal ricorrente in tema di delega alla riscossione; la Corte non ravvisa un vizio decisivo nella sentenza d'appello.

  • art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dal ricorrente per contestare la delega alla riscossione; la censura non supera il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alle modalità di riscossione; non viene individuata una violazione decisiva.

  • art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla riscossione; non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 2 e 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    Richiamati per contestare il fondamento e la regolarità dell'ingiunzione fiscale; la Corte d'appello aveva escluso l'illegittimità dedotta e la Cassazione ritiene la censura inidonea a superare tale ratio.

  • art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; la Corte non ravvisa un errore decisivo della sentenza impugnata.

  • artt. 137 e 139 c.p.c.

    Richiamati a proposito della notificazione dell'ingiunzione; la censura non supera l'inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 481 c.p.c.

    Richiamato quale termine per il precetto; la Corte d'appello ha qualificato la relativa doglianza come vizio formale da far valere con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 2 r.d. 24 settembre 1923, n. 1611

    Non citato testualmente nel dispositivo estratto, ma la sentenza richiama il tema della mancata vidimazione dell'ordinanza-ingiunzione e la soppressione dell'organo pretorile, rilevando l'esecutività di diritto degli atti amministrativi dopo il 1 giugno 1999.

  • art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    La Corte afferma che, soppressosi il Pretore, gli atti amministrativi emessi dopo il 1 giugno 1999 sono esecutivi di diritto senza previa vidimazione pretorile.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato per la prescrizione del credito; la Corte d'appello aveva ritenuto precluso l'esame della pretesa per intervenuta decadenza dall'opposizione all'ingiunzione, e la Cassazione considera corretta tale impostazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correlati alla reale struttura della domanda e della decisione impugnata; non è sufficiente proporre una diversa qualificazione delle censure già esaminate dal giudice di merito.
  • I vizi formali del precetto o dell'atto esecutivo, quando non incidono sul diritto sostanziale azionato, vanno fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione.
  • Quando una doglianza è stata correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sua deduzione in appello può essere dichiarata inammissibile se il rimedio esperibile era l'impugnazione nei limiti propri di tale opposizione.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contestare genericamente la motivazione o la valutazione dei motivi di appello, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • L'ordinanza-ingiunzione non opposta nel termine di legge si consolida e preclude la contestazione dell'esistenza del credito in sede successiva; in tale ipotesi non può essere riaperto il merito della pretesa attraverso censure tardive sul presupposto sostanziale.
  • La mancata vidimazione di un'ordinanza-ingiunzione non è di per sé decisiva se l'atto è stato emesso quando la previa vidimazione pretorile non era più prevista dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.