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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46041/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza penale del Tribunale di Lecce del 26/10/2016. Il motivo centrale del ricorso in Cassazione era la mancata e irregolare notifica dell'estratto della sentenza: l'estratto sarebbe stato notificato non nel luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari ma al difensore, perché la notifica al domicilio eletto non era andata a buon fine. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto attivare ricerche per reperire e notificare l'imputato nel reale luogo di detenzione e che, in difetto di rituale notifica all'imputato, la Corte d'appello non poteva ritenere tardivo l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'avviso di deposito dell'estratto era stato notificato al difensore con PEC il 25/01/2017 ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, c.p.p., dopo il fallimento della notifica al domicilio eletto (indirizzo inesistente). Da tale notifica è corso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., e quindi l'appello proposto dopo il 9/2/2017 era tardivo. La Corte ha inoltre osservato che la regola secondo cui le notifiche all'imputato detenuto devono essere effettuate nel luogo di detenzione (Sezioni unite n.12778/2020) si applica solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti; nel caso di specie lo stato detentivo dell'imputato non risultava dagli atti e l'appellante nel suo atto non aveva dichiarato il sopravvenuto stato di detenzione, continuando a indicare il domicilio eletto. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p. (ultimo comma)

    Permette la notifica al difensore di fiducia quando la notifica al destinatario non può essere effettuata nel luogo indicato; la Corte ha ritenuto legittima la notifica via PEC al difensore dopo il mancato reperimento al domicilio eletto

  • art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Fissa il termine di 15 giorni per proporre appello dall'avvenuta notifica dell'estratto della sentenza; la Corte ha computato il termine a partire dalla notifica al difensore (25/01/2017)

  • art. 156 c.p.p., comma 4

    Prevede che lo stato di detenzione risulti dagli atti per consentire determinate notifiche nel luogo di detenzione; la Corte ha osservato che l'assenza di tale indicazione negli atti impediva di applicare la regola delle notifiche nel luogo di detenzione

  • Sentenza Sezioni Unite n. 12778/2020

    Stabilisce che le notifiche all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione anche se è presente elezione di domicilio; la Corte di Cassazione ha precisato che quella regola trova applicazione solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti

  • art. 616 c.p.p.

    Attribuisce alla Corte la facoltà di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • La notificazione all'imputato detenuto deve essere effettuata nel luogo di detenzione solo se lo stato di detenzione risulta chiaramente dagli atti del procedimento; in sua assenza la notifica al difensore può essere legittima
  • Se la notifica al domicilio eletto non va a buon fine e la notifica è regolarmente eseguita al difensore (anche via PEC) ai sensi dell'art. 161 c.p.p., il termine per proporre appello decorre da quella data
  • Spetta al ricorrente/appellante allegare e dimostrare lo stato di detenzione sopravvenuto negli atti processuali se intende che la notifica sia eseguita nel luogo di detenzione; non è onere automatico della Corte d'appello accertare lo stato detentivo fuori dagli atti del processo
  • In caso di notifica contestata per irregolarità, è necessario produrre elementi documentali tempestivi (es. certificazione della detenzione, comunicazioni dell'istituto penitenziario) per chiedere il ricalcolo dei termini o la rinnovazione della notifica
  • Per evitare decadenze è consigliabile comunicare tempestivamente al giudice la variazione dello stato personale (es. ingresso in regime detentivo o cambi di domicilio) e verificare la corretta ricezione degli atti da parte del difensore

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