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Circolare

Circolare INAIL n. 45 del 01 agosto 1991

Assegno per l assistenza personale continuativa. Sentenza n. 216 del 1991 della Corte Costituzionale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto della sentenza n. 216/1991 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 218 del T.U. n. 1124/1965 e della Tabella allegato n. 3. L’INAIL chiarisce che, per i casi di paraparesi spastica agli arti inferiori non espressamente ricompresi nella voce n. 3 della Tabella, può farsi ricorso alla voce n. 8, purché le risultanze medico-legali lo consentano. Vengono richiamati i presupposti già indicati dalla circolare n. 96/1973 per la concessione dell’assegno per assistenza personale continuativa e raccomandati approfonditi accertamenti domiciliari e sulla vita organica e di relazione dell’invalido.

Assegno per l'assistenza personale continuativa e interpretazione della Tabella allegato n. 3 dopo la sentenza n. 216/1991 della Corte Costituzionale

Assegno per l'assistenza personale continuativa dopo la sentenza n. 216/1991

La circolare interviene per coordinare l’orientamento amministrativo dell’INAIL con la sentenza n. 216 del 20 maggio 1991 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 29 maggio 1991. L’obiettivo è chiarire l’applicazione della disciplina sull’assegno per l’assistenza personale continuativa nei casi di paraparesi spastica agli arti inferiori e, più in generale, nelle situazioni di grave compromissione dell’autonomia personale.

Esito del giudizio di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 76 e 218 del Testo Unico n. 1124/1965 e della Tabella allegato n. 3, sollevata in relazione a un caso di paraparesi spastica agli arti inferiori. Secondo la Corte, il caso concreto non impone di ritenere incostituzionale la disciplina, poiché situazioni analoghe possono trovare soluzione nella voce n. 8 della Tabella, che ha portata più ampia e riguarda le menomazioni idonee a compromettere l’autonomia personale.

Portata della voce n. 8 della Tabella

La circolare valorizza il passaggio della sentenza secondo cui la Tabella allegato n. 3, punto 8, attribuisce rilievo alla condizione personale dell’invalido, indipendentemente dalla presenza di menomazioni specifiche. In tale ambito, l’assegno può essere riconosciuto anche in presenza di malattie o infermità che determinino la necessità di una continua o quasi continua degenza a letto. L’interpretazione viene così estesa alle situazioni in cui l’invalido non riesca a mantenere autonomamente la posizione eretta o a deambulare senza aiuto, oppure vi riesca con estrema difficoltà.

Coordinamento con le direttive precedenti

La circolare richiama la precedente circolare n. 96/1973, che già individuava i presupposti per l’erogazione dell’assegno per assistenza personale continuativa oltre la scadenza del termine previsto per la revisione medica. In particolare, vengono ribaditi tre requisiti fondamentali:

  • la rendita deve essere consolidata dopo l’ultimo procedimento revisionale ed essere del 100%, non potendo bastare un grado inferiore anche se l’inabilità di fatto sia totale;
  • l’aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato deve essere in rapporto causale diretto con gli esiti dell’infortunio o della malattia professionale;
  • lo stato invalidante deve rientrare nelle condizioni tassativamente previste dalla Tabella allegato n. 3 del Testo Unico.

La Direzione generale sottolinea tuttavia che la tassatività va letta nell’ambito dell’intero sistema tabellare, secondo un orientamento evolutivo avallato dal giudicato costituzionale.

Casi di paraparesi spastica e corretta qualificazione tabellare

Per i casi di paraparesi spastica agli arti inferiori non riconducibili alla voce n. 3 della Tabella, poiché tale voce comprende soltanto la paraparesi flaccida, la circolare dispone di fare ricorso alla previsione della voce n. 8, qualora gli accertamenti medici e funzionali ne consentano l’applicazione. In tal modo si evita che fattispecie sostanzialmente equivalenti restino escluse da tutela per una lettura eccessivamente rigida della classificazione tabellare.

Accertamenti medico-legali e istruttoria domiciliare

La circolare raccomanda di svolgere visite mediche domiciliari accurate, senza limitarsi all’esame strettamente clinico. Devono infatti essere valutati anche gli accertamenti sulla vita organica e di relazione dell’invalido. A supporto dell’istruttoria possono essere utilizzate pure le informazioni sulla situazione economico-sociale e ambientale già acquisite dall’assistente sociale agli atti.

Adeguamento normativo e segnalazione delle criticità

La Direzione generale informa di aver già proposto in sede ministeriale un aggiornamento della Tabella allegato n. 3, con l’eliminazione, alla voce n. 3, della parola "flaccida". Viene inoltre richiesto che eventuali difficoltà applicative riscontrate in situazioni particolari siano segnalate alla Direzione generale, in modo da consentire un monitoraggio uniforme della prassi applicativa.

Punti principali

Esito della sentenza costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 216 del 20 maggio 1991, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 218 del T.U. n. 1124/1965 e della relativa Tabella allegato n. 3, sollevata in un caso di paraparesi spastica agli arti inferiori. La Corte ha ritenuto che la fattispecie e quelle analoghe possano essere ricondotte alla voce n. 8 della Tabella, più ampia e riferita alle menomazioni che compromettono l’autonomia personale.

Interpretazione della Tabella allegato n. 3

La voce n. 8 viene interpretata come comprensiva delle situazioni in cui l’invalido non è in grado, o incontra estrema difficoltà, a mantenere autonomamente la posizione eretta e a deambulare senza aiuto. La Corte evidenzia che la Tabella attribuisce rilievo alla condizione personale dell’invalido, anche indipendentemente da menomazioni specifiche, e consente l’erogazione dell’assegno anche in presenza di malattie o infermità che richiedano continua o quasi continua degenza a letto.

Richiamo ai requisiti per l'assegno

La circolare richiama i presupposti già indicati dalla circolare n. 96/1973 per l’erogazione dell’assegno per assistenza personale continuativa oltre il termine di revisione. In particolare: la rendita deve essere consolidata dopo l’ultimo procedimento revisionale e pari al 100%, non a un grado inferiore; l’aggravamento delle condizioni fisiche deve essere in diretto nesso eziologico con gli esiti dell’infortunio o della malattia professionale; lo stato invalidante deve rientrare nelle condizioni tassativamente previste dalla Tabella allegato n. 3.

Indicazioni operative per gli accertamenti

Per i casi di paraparesi spastica agli arti inferiori non rientranti nella voce n. 3, che contempla solo la paraparesi flaccida, deve farsi ricorso alla previsione della voce n. 8, se le risultanze degli accertamenti medico-legali lo consentono. La circolare raccomanda di svolgere visite mediche domiciliari accurate e di non trascurare gli accertamenti sulla vita organica e di relazione dell’invalido, potendo essere utilizzate anche le notizie sulla situazione economico-sociale ed ambientale acquisite dall’assistente sociale.

Aggiornamento della Tabella e segnalazione delle difficoltà

La Direzione generale comunica di aver proposto in sede ministeriale un adeguamento della Tabella allegato n. 3, con l’abolizione, alla voce n. 3, della parola "flaccida". Eventuali difficoltà applicative in situazioni particolari devono essere segnalate alla Direzione generale.

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