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Circolare

Circolare INAIL n. 44 del 03 luglio 1991

Riscossione dei premi INAIL a mezzo ruoli.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico la riscossione coattiva dei premi, accessori, sanzioni e onorari legali mediante ruoli, dopo l’introduzione della facoltà per l’INAIL di avvalersi del Servizio centrale della riscossione. Illustra i crediti iscrivibili a ruolo, la codificazione dei debitori, la formazione e consegna dei ruoli, la notifica delle cartelle, le correzioni di errori, le modalità di pagamento, gli interessi di mora, il visto dei verbali di infruttuosa esecuzione, il discarico, gli sgravi e le sospensioni, nonché le regole contabili, IVA e procedure concorsuali. Vengono inoltre indicati obblighi di collaborazione tra Sedi, Intendenze di finanza e concessionari e i principali riferimenti normativi.

Riscossione dei premi INAIL a mezzo ruoli

Riscossione dei premi INAIL a mezzo ruoli

La circolare disciplina l’utilizzo del ruolo quale strumento di riscossione coattiva dei premi INAIL, degli accessori, delle sanzioni e degli onorari legali, alla luce della facoltà introdotta dalla legge n. 389/1989 di avvalersi del Servizio centrale della riscossione. L’Istituto precisa che il nuovo canale non sostituisce le procedure tradizionali già in uso, ma si affianca a esse, mantenendo autonoma la fase di formazione del titolo esecutivo.

Quadro normativo e finalità operative

La disciplina viene ricondotta alle norme sulla riscossione delle imposte dirette e alle disposizioni amministrative richiamate nell’allegato sui principali riferimenti normativi. L’obiettivo operativo è quello di pervenire, tramite il ruolo, all’incasso dei crediti oppure, ove il recupero risulti impossibile, di raccogliere elementi utili per deliberarne l’inesigibilità. La circolare richiama inoltre la necessità di coordinamento con Ministero delle finanze, ASCOTRIBUTI, Consorzio nazionale dei concessionari e strutture periferiche.

Crediti iscrivibili a ruolo

Possono essere iscritti a ruolo i crediti per premi e accessori assistiti da titolo esecutivo, comprendendo:

  • ingiunzione fiscale e ordinanza-ingiunzione ritualmente notificate;
  • decreti ingiuntivi;
  • sentenze in materia previdenziale munite di formula esecutiva;
  • riconoscimenti di debito, dichiarazioni delle retribuzioni da cui derivi la regolazione premio, richieste di rateazione e verbali ispettivi sottoscritti dal debitore;
  • attestazioni dei dirigenti di Sede relative al mancato pagamento di titoli per premi in misura fissa e accessori dovuti dagli iscritti negli elenchi degli artigiani e di categoria.

La circolare richiama l’art. 2, comma 3, della legge n. 389/1989, che consente l’utilizzo dell’ordinanza-ingiunzione anche per la riscossione, separata o congiunta, di premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative. Sono inoltre esigibili a mezzo ruoli le sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 e gli onorari legali. Non sono invece titoli esecutivi le rate e le regolazioni in autoliquidazione derivanti dall’art. 28, comma 8, del T.U. n. 1124/1965. È esclusa l’iscrizione a ruolo di importi, separatamente considerati, inferiori a lire 35.000.

Codificazione del debitore e attribuzione del codice contribuente

L’iscrizione a ruolo richiede la preventiva attribuzione del codice contribuente. A tal fine il Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo trasmette al Consorzio un supporto magnetico con i dati identificativi del debitore:

  • per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale;
  • per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale.

Il Consorzio invia il supporto ai concessionari per la codificazione. Questi possono astenersi dall’attribuzione del codice se i dati sono mancanti o incompleti oppure se il debitore risulta irreperibile. In tali casi, la partita debitoria può essere iscritta a ruolo solo dopo la trasmissione degli elementi necessari a una codificazione valida e regolare.

Formazione del ruolo e contenuto del frontespizio

Esaurita la codificazione, il Consorzio forma il ruolo sulla base delle minute trasmesse dal sistema informativo e invia alle Sedi competenti il doppio esemplare del ruolo. Ogni titolo a carico del debitore costituisce un "articolo di ruolo". Il ruolo contiene, per quanto interessa l’INAIL, il codice identificativo del credito, le generalità o la ragione sociale del debitore, l’eventuale codice fiscale, l’anno di riferimento del debito, l’importo complessivo e il numero di posizione assicurativa.

Il frontespizio del ruolo riporta, tra l’altro:

  • l’indicazione della concessione;
  • la formula "al solo scosso";
  • il numero complessivo degli articoli;
  • la Sede interessata e il relativo codice meccanografico;
  • i codici dei titoli iscritti a ruolo;
  • la descrizione del titolo;
  • il compenso del concessionario, posto a carico del contribuente.

Il Consorzio trasmette anche un riepilogo dei ruoli da consegnare all’Intendenza di Finanza. Il servizio supplementare è retribuito separatamente e la spesa va imputata al capitolo 431, sottoconto 03, gestione 110-400.

Consegna, controllo e pubblicità del ruolo

Ricevuto il ruolo e il frontespizio, la Sede verifica la corrispondenza con i dati in suo possesso, sottoscrive il frontespizio e consegna il tutto all’Intendenza di Finanza con la lettera di trasmissione prevista. Uno dei due esemplari del frontespizio è trattenuto agli atti. Sul frontespizio deve essere indicato il numero del conto corrente su cui il concessionario accrediterà gli importi riscossi.

Ruolo e frontespizio non possono essere rettificati; eventuali errori materiali verranno segnalati con le modalità successivamente previste. Un esemplare del verbale di consegna deve essere affisso all’albo per 10 giorni, dal 5 al 15 del mese successivo alla consegna dei ruoli all’Intendenza di Finanza.

Esecutorietà, notifica della cartella e riscossione

L’Intendenza di Finanza, effettuato l’accertamento di legittimità, appone il visto di esecutorietà. Con la consegna al concessionario, che deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della rata, il ruolo diventa esigibile ed è posto in riscossione in unica soluzione.

Il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al contribuente non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui il ruolo gli è stato consegnato. La cartella deve indicare, fra l’altro, il titolo iscritto a ruolo, il periodo di contribuzione, la specie del ruolo, la Sede competente e il numero di posizione assicurativa.

Errori materiali, delega e competenza territoriale

Se, al ricevimento dei ruoli o in sede di notifica, il concessionario rileva errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, inesattezze nelle generalità o nel domicilio del contribuente, oppure errori nei numeri meccanografici, deve darne comunicazione all’Unità operativa competente entro 3 mesi dalla consegna dei ruoli, per gli eventuali provvedimenti di rettifica o sgravio.

Quando il debitore o i beni non ricadono nell’ambito territoriale della concessione, l’agente della riscossione deve richiedere l’intervento del concessionario competente per territorio. La delega alla riscossione si realizza tramite estratto del ruolo, che sostituisce il ruolo originario in possesso del concessionario delegante.

Modalità di pagamento, interessi di mora e divieto di rateazione

I crediti iscritti a ruolo sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile. Il pagamento può avvenire:

  • presso la sede del concessionario, entro 8 giorni dalla scadenza;
  • oppure mediante conto corrente postale intestato al concessionario, non oltre il giorno 12 del mese di scadenza della rata.

La ricevuta postale e la quietanza del concessionario hanno effetto liberatorio fino all’ammontare delle somme versate. Sugli importi iscritti a ruolo non possono essere concesse rateazioni, né dalla Sede né dal concessionario. In qualunque fase della procedura l’Istituto deve comunque accettare i versamenti effettuati dal debitore nelle forme previste per il pagamento dei premi.

Per le sanzioni civili dovute ai sensi della legge n. 48/1988, il calcolo ai fini dell’iscrizione a ruolo è effettuato fino alla scadenza della rata del ruolo stesso. Decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza, sulle somme non pagate maturano interessi di mora, fissati per gli anni 1990 e 1991 nella misura del 7% per semestre o frazione di semestre. Il calcolo e la riscossione di tali interessi sono curati dal concessionario; gli importi sono imputati al capitolo 071, sottoconto 06.

Gestione dei crediti di altre Sedi

La differente organizzazione territoriale dei concessionari rispetto alle Sedi INAIL crea problemi di notifica nei casi in cui il domicilio fiscale del datore di lavoro non coincida con la Sede che gestisce la posizione assicurativa. Per superare tali difficoltà, il compito di attribuire i crediti secondo la competenza territoriale delle Intendenze di Finanza è affidato al Servizio informatico centrale, che dispone di una visione complessiva e offre garanzie sulla sussistenza dei crediti iscritti a ruolo.

Resta fermo che solo la Sede che ha emesso il ruolo è competente a intrattenere rapporti con il concessionario del proprio ambito territoriale, anche quando gestisca titoli di altre Unità operative. Eventuali provvedimenti di sgravio o sospensione richiesti dalla Sede titolare del rapporto assicurativo devono essere adottati dall’Unità che ha emesso il ruolo. Gli accrediti relativi a competenze di altre Unità vanno contabilizzati sul conto di transito 250.50 "Incasso premi di competenza di altre Unità" e segnalati alla Sede competente.

Visto sui verbali di infruttuosa esecuzione mobiliare

Il visto sui verbali di prima esecuzione ha la funzione di controllare gli atti posti in essere dal concessionario e di fornire eventuali ulteriori elementi utili al recupero del credito. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, per crediti complessivamente superiori a lire 500.000, il concessionario deve trasmettere entro 90 giorni il verbale alla Sede che ha emesso il ruolo.

La circolare chiarisce che:

  • il termine di 90 giorni per l’invio del verbale è perentorio per il concessionario;
  • il termine di 90 giorni per la restituzione del verbale vistato da parte dell’Ente è ordinatorio;
  • le Unità operative devono comunque procedere con tempestività alla restituzione per non rallentare la procedura esecutiva;
  • l’omessa trasmissione al visto comporta per il concessionario la perdita del diritto al discarico.

Il concessionario deve documentare, a seconda dei casi, irreperibilità o nullatenenza con certificazioni anagrafiche e copia della cartella o dell’avviso di mora, oppure, in caso di nullatenenza o insufficienza, con verbale di pignoramento infruttuoso e copia dell’avviso di mora notificato. Le Unità devono inoltre fornire al concessionario, al momento del visto, notizie e dati utili al recupero, compresi gli elementi catastali dei cespiti immobiliari del debitore, da individuare con accertamenti diretti.

Discarico: presupposti, termini e documentazione

Il concessionario ha diritto al discarico quando dimostri che l’esecuzione contro il debitore non ha potuto aver luogo oppure, pur essendo stata regolarmente eseguita, non ha consentito il recupero del credito. Per ottenerlo, deve provare di aver proceduto, a decorrere dal giorno 25 del mese di scadenza della rata:

  • entro 6 mesi con l’espropriazione mobiliare;
  • entro 10 mesi con l’espropriazione immobiliare.

È inoltre richiesto che, nel caso di espropriazione presso terzi, la procedura sia stata iniziata entro 4 mesi dalla conoscenza delle notizie necessarie e che il provvedimento definitivo del giudice dell’esecuzione sia stato eseguito entro 4 mesi. Nella procedura delegata, la delega deve essere stata inviata entro 4 mesi dal momento in cui il concessionario ha appreso le notizie utili.

La domanda di discarico, con l’avviso di mora e tutti gli atti relativi alle procedure svolte, va presentata di regola non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza della rata. Se la procedura si è protratta per causa non imputabile al concessionario, la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dalla conclusione della procedura. Ulteriori termini di 4 mesi decorrono in specifiche ipotesi concorsuali e successorie, come fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordati, eredità beneficiata, separazione dei beni ed eredità giacente. Tutti questi termini sono perentori.

La documentazione varia secondo il tipo di esecuzione e comprende, a titolo esemplificativo:

  • verbale di pignoramento, certificati anagrafici e documentazione camerale o giudiziaria nei casi di pignoramento mobiliare infruttuoso;
  • atti di pignoramento, verbali d’asta, verbali di consegna al Comune e provvedimenti di riparto nei casi di pignoramento mobiliare insufficiente;
  • avviso di mora, estratto del ruolo, certificato storico catastale ventennale, visure ipotecarie e atti della procedura immobiliare nei casi di pignoramento immobiliare negativo o insufficiente.

La circolare elenca poi le cause di decadenza dal diritto al discarico, tra cui l’avvio della procedura o la presentazione della domanda oltre i termini, l’irregolarità degli atti che incida sull’esito della procedura, il fatto imputabile al custode e l’omessa comunicazione del mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza della rata.

Valutazione dell’istanza, provvedimenti e ricorsi

Le Unità operative devono valutare con attenzione l’idoneità dell’azione esecutiva e la sufficienza delle giustificazioni prodotte a sostegno dell’inesigibilità, potendo avvalersi dell’Avvocatura decentrata per dubbi e incertezze. Se l’inesigibilità non è adeguatamente documentata, le Unità formulano osservazioni sulla domanda di discarico e trasmettono tutto all’Intendenza di Finanza, restituendone un esemplare al concessionario.

L’Intendente di finanza decide con provvedimento motivato sull’accoglimento o sul rigetto della domanda. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle finanze entro 30 giorni. Il ricorso del concessionario contro il rigetto deve essere presentato all’Ente impositore, che lo inoltra all’Intendenza di finanza per il successivo invio al Servizio centrale di riscossione, con allegato il proprio parere. Il decreto ministeriale definisce la fase amministrativa; contro la decisione sfavorevole è ammesso ricorso alla Corte dei Conti entro 90 giorni dalla notifica, senza sospensione dell’obbligo di versamento delle somme non discaricate.

Spese di esecuzione, compensi e rimborsi

Le spese sostenute dal concessionario per gli atti esecutivi e i compensi previsti dai decreti ministeriali sono a carico del contribuente. Se la riscossione non va a buon fine, e dopo gli accertamenti sulla mancanza o insufficienza dei beni del debitore, l’Istituto rimborsa al concessionario il 50% delle spese documentate della procedura esecutiva infruttuosa, senza applicazione dell’IVA. Tali spese sono imputate al capitolo 431, sottoconto 03, gestione 110-400.

Sgravi e sospensioni della riscossione

Le Sedi possono disporre sgravi, totali o parziali, e sospensioni della riscossione, con comunicazione al concessionario secondo i modelli allegati. Lo sgravio è la cancellazione, totale o parziale, di somme precedentemente iscritte a ruolo e può essere adottato d’ufficio o su istanza del datore di lavoro corredata da documentazione idonea.

La circolare distingue quattro ipotesi operative:

  • sgravio per importo non dovuto o pagato prima della notifica della cartella: nessun compenso al concessionario;
  • sgravio per importo non dovuto dopo la notifica: nessun compenso al concessionario;
  • sgravio a seguito di pagamento diretto all’Istituto dopo la notifica per importo corrispondente al ruolo: la Sede accredita al concessionario la parte di sua competenza;
  • sgravio a seguito di pagamento diretto all’Istituto dopo la notifica per importo inferiore al ruolo: lo sgravio riguarda la sola parte pagata, il residuo prosegue in riscossione e il compenso del concessionario resta dovuto sulla parte pagata e sul residuo.

La sospensione può essere disposta per un massimo di 180 giorni quando occorra svolgere accertamenti sulla debenza del ruolo. Entro tale termine occorre poi comunicare al concessionario lo sgravio definitivo o parziale, oppure la revoca della sospensione e la ripresa della procedura. Competente è la Sede titolare del rapporto assicurativo, anche quando il ruolo sia gestito da altra Unità.

Istruzioni contabili e IVA

Gli accrediti disposti dal concessionario sul conto corrente entrate collettore della Sede vanno contabilizzati sul sottoconto di transito 010.99 "Riscossioni da regolarizzare", usando il codice beneficiario 90000. Tale codice consente l’immediata individuazione delle somme riscosse tramite ruoli.

Quanto agli importi trattenuti a titolo di IVA sui compensi, essi devono essere imputati al capitolo 431, sottoconto 03, con operazioni contestuali. La registrazione avviene fuori cassa a fronte del sottoconto 010.99 e del codice beneficiario 90000, a saldo dei premi effettivamente pagati dal datore di lavoro.

Procedure concorsuali e attivazione del ruolo

Per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, le Unità periferiche devono insinuarsi al passivo e il ruolo viene formato solo dopo la definitiva ammissione al passivo dell’importo. Tuttavia, la circolare osserva che tale modalità non sembra offrire risultati migliori rispetto alle strutture legali dell’Istituto e ne esclude, in linea generale, l’adozione. Se invece la procedura concorsuale interviene dopo l’emissione del ruolo, l’insinuazione e gli adempimenti successivi competono al concessionario.

Inesigibilità e dati gestionali

La procedura di riscossione a mezzo ruoli può consentire al Comitato esecutivo di deliberare l’inesigibilità dei crediti per i quali il recupero abbia avuto esito negativo. La circolare rinvia a successive istruzioni per la determinazione dei criteri applicativi.

Per il monitoraggio dell’attività, le Unità operative devono predisporre evidenze annuali sui ruoli, con particolare riferimento a:

  • numero e importo degli articoli per i quali è stato disposto sgravio;
  • numero e importo degli articoli per i quali è stata accolta la domanda di discarico per inesigibilità;
  • numero e importo degli articoli per i quali la domanda di discarico è stata respinta.

I dati devono essere trasmessi entro aprile di ogni anno alle Direzioni regionali, interregionali o provinciali competenti, secondo il modulo allegato, e questi ultimi devono inoltrare i riepiloghi alla Direzione generale entro il 15 maggio successivo. La circolare sottolinea infine la necessità di una cooperazione costante con Intendenze di Finanza, concessionari e centri elettrocontabili per assicurare efficacia alla riscossione coattiva e migliorare la gestione delle partite debitorie in sofferenza.

Punti principali

Ambito e presupposti della riscossione a mezzo ruoli

La legge n. 389/1989 consente all’INAIL di avvalersi del Servizio centrale della riscossione per i crediti assistiti da titolo esecutivo. La circolare precisa che tale facoltà non sostituisce le procedure già utilizzate dall’Istituto, come ingiunzione fiscale, decreto ingiuntivo e ordinanza-ingiunzione, che restano autonome e continuano a fungere da strumenti per la formazione del titolo esecutivo.

Crediti iscrivibili a ruolo

Sono iscritti a ruolo i premi e accessori assistiti da titolo esecutivo, tra cui ingiunzioni fiscali, ordinanze-ingiunzioni regolarmente notificate, decreti ingiuntivi, sentenze previdenziali esecutive, riconoscimenti di debito, dichiarazioni retributive per regolazione premio, richieste di rateazione, verbali ispettivi sottoscritti dal debitore e attestazioni dei dirigenti di Sede per premi fissi non pagati. Sono inoltre riscossibili sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 e onorari legali. Non sono invece titoli esecutivi le rate e regolazioni in autoliquidazione derivanti dall’art. 28, comma 8, del T.U. n. 1124/1965. Non possono essere iscritti importi, separatamente considerati, inferiori a lire 35.000.

Attribuzione del codice contribuente e codificazione

Per l’iscrizione a ruolo è necessario attribuire il codice contribuente. Il Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo invia al Consorzio nazionale un supporto magnetico con i dati identificativi dei debitori; i concessionari possono non attribuire il codice se i dati sono incompleti o il debitore è irreperibile. In tali casi la partita debitoria può essere iscritta a ruolo solo dopo la regolarizzazione dei dati necessari alla codificazione.

Formazione, contenuto e trasmissione del ruolo

Dopo la codificazione, il Consorzio forma il ruolo sulla base delle minute trasmesse dal Servizio informatico e ne invia il doppio esemplare alle Sedi competenti. Il ruolo contiene, in particolare, codice identificativo del credito, generalità o ragione sociale del debitore, eventuale codice fiscale, anno del debito, importo totale e numero di posizione assicurativa; ogni titolo costituisce un articolo di ruolo. Il frontespizio indica la concessione, la formula di affidamento "al solo scosso", il numero degli articoli, la Sede interessata, i codici dei titoli, la descrizione del titolo e il compenso del concessionario. È previsto anche un riepilogo da consegnare all’Intendenza di Finanza, con spesa separatamente imputata al capitolo 431.

Consegna all’Intendenza di Finanza e affissione all’albo

Le Sedi verificano la corrispondenza dei dati, sottoscrivono il frontespizio e consegnano ruolo e riepiloghi all’Intendenza di Finanza mediante apposita lettera di trasmissione. Sul frontespizio va indicato il conto corrente su cui il concessionario accrediterà gli incassi. Ruolo e frontespizio non sono rettificabili; eventuali errori materiali saranno segnalati successivamente. Un esemplare del verbale di consegna deve essere affisso all’albo per 10 giorni, dal 5 al 15 del mese successivo alla consegna.

Esecutorietà, notifica della cartella e pagamento

L’Intendenza di Finanza, verificata la legittimità del ruolo, appone il visto di esecutorietà. Il concessionario deve notificare la cartella di pagamento non oltre il giorno 5 del mese successivo alla consegna del ruolo; il ruolo è esigibile con la consegna al concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza della rata ed è posto in riscossione in unica soluzione. Il pagamento va effettuato entro 8 giorni dalla scadenza presso il concessionario oppure entro il giorno 12 del mese di scadenza tramite conto corrente postale. Non sono ammesse rateazioni.

Errori materiali, procedure delegate e gestione territoriale

Se il concessionario rileva errori di scritturazione, tariffazione, duplicazioni o inesattezze nei dati del debitore o nei numeri meccanografici, deve comunicarlo all’Unità operativa competente entro 3 mesi dalla consegna dei ruoli. Quando il debitore o i beni non rientrano nell’ambito territoriale della concessione, il concessionario deve richiedere l’intervento del concessionario competente per territorio; la delega si realizza mediante estratto del ruolo, che sostituisce il ruolo originario in possesso del delegante.

Interessi di mora e sanzioni

Le sanzioni civili sono calcolate fino alla scadenza della rata del ruolo. Decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza, sulle somme non versate maturano interessi di mora, fissati per il 1990 e 1991 nella misura del 7% per semestre o frazione di semestre. Il calcolo e la richiesta degli interessi sono effettuati dal concessionario e gli importi vanno imputati al capitolo 071 "Soprappremio ed interessi".

Visto sui verbali di infruttuosa esecuzione e recupero del credito

In caso di pignoramento negativo o insufficiente, per crediti superiori a lire 500.000, il concessionario trasmette entro 90 giorni il verbale alla Sede che ha emesso il ruolo. Il visto serve a controllare la correttezza formale e temporale degli atti e a fornire al concessionario ulteriori elementi utili al recupero. Le Unità operative devono verificare i termini della procedura, il corretto domicilio e, quando possibile, fornire dati catastali e altre notizie utili. Il termine di 90 giorni per l’invio del verbale è perentorio per il concessionario, mentre quello per la restituzione da parte dell’Ente è ordinatorio.

Discarico delle somme iscritte a ruolo

Il concessionario ha diritto al discarico solo se prova che l’esecuzione non ha potuto aver luogo o non ha consentito il recupero del credito. La circolare indica termini perentori per l’avvio delle procedure esecutive e per la presentazione della domanda di discarico, nonché la documentazione da produrre nei casi di pignoramento mobiliare infruttuoso o insufficiente, pignoramento immobiliare negativo o insufficiente e procedure concorsuali. Il mancato rispetto dei termini o l’irregolarità degli atti può comportare la decadenza dal diritto al discarico.

Sgravi, sospensioni e rapporti con il concessionario

Le Sedi possono disporre sgravi, totali o parziali, d’ufficio o su istanza del datore di lavoro, e sospendere la riscossione fino a 180 giorni per verifiche. La circolare distingue gli effetti operativi dello sgravio in base al momento del pagamento o della notifica della cartella e chiarisce che la Sede titolare del rapporto assicurativo è competente anche quando il ruolo riguarda titoli gestiti da altre Unità. In caso di sospensione, entro il termine assegnato occorre comunicare lo sgravio definitivo o la revoca della sospensione.

Spese, compensi e IVA

Le spese di esecuzione e i compensi del concessionario sono a carico del contribuente. Se la procedura di riscossione non va a buon fine, dopo gli accertamenti sulla mancanza o insufficienza dei beni del debitore, l’Istituto rimborsa al concessionario il 50% delle spese documentate della procedura esecutiva infruttuosa, senza IVA, imputandole al capitolo 431. I concessionari addebitano inoltre l’IVA sui compensi, che l’INAIL deve registrare e imputare alle relative gestioni contabili.

Procedure concorsuali, inesigibilità e monitoraggio

Per i soggetti in procedure concorsuali, le Sedi devono insinuarsi al passivo e il ruolo viene formato dopo l’ammissione definitiva; tuttavia, se la procedura concorsuale interviene dopo l’emissione del ruolo, gli adempimenti spettano al concessionario. La circolare segnala che la procedura a mezzo ruoli può consentire al Comitato esecutivo di deliberare l’inesigibilità dei crediti e prevede la raccolta annuale di dati gestionali su sgravi, discarichi accolti e respinti, da trasmettere alle Direzioni competenti entro maggio.

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