Cassazione Civile, Ordinanza n. 31321/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile di un contribuente, recuperando IRPEF, addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni, sulla base della sproporzione tra il reddito dichiarato e una serie di elementi indicativi di capacità contributiva (mutui contratti, numerosi immobili, due veicoli e tre polizze assicurative). Dopo un parziale annullamento in autotutela, il contribuente aveva impugnato l’atto; la CTP aveva accolto solo in parte, applicando ai mutui la disciplina sopravvenuta del redditometro e respingendo il resto delle doglianze; la CTR aveva poi rigettato l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, allegando la domanda presentata e i pagamenti effettuati, e rilevando l’assenza di notifica di diniego da parte dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione fondata sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione. Ha rilevato che la domanda era stata tempestivamente presentata, che gli importi dovuti risultavano coperti dai versamenti già effettuati in pendenza di giudizio e che non risultava notificato alcun diniego dell’amministrazione, né richiesta di trattazione da parte delle parti. Ha quindi ritenuto perfezionata la definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità, poiché il processo si è chiuso per estinzione e non per decisione di merito o filtro processuale.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 130/2022
commi 1, 2, 5, 7, 9, 11 e 12
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione si perfeziona con la domanda e il pagamento dovuto, tenendo conto dei versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio; in mancanza di diniego notificato o di istanza di trattazione nei termini, la lite si estingue.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. è stata utilizzata per documentare la domanda di definizione agevolata e chiedere la declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l’ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo norma riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale estingue il giudizio quando il contribuente presenti la domanda e risulti effettuato il pagamento dovuto, considerando anche i versamenti già eseguiti in corso di causa.
- L’estinzione non è impedita dalla sola pendenza del giudizio di cassazione, ma richiede l’assenza di un diniego notificato dall’amministrazione e l’assenza di istanza di trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano regolate dalla norma speciale e non opera l’ulteriore contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità.
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