Cassazione Civile, Ordinanza n. 23968/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto su terreni siti in Roma, località Primavalle-Torrevecchia: più soggetti avevano agito per usucapione contro gli intestatari, i quali avevano a loro volta proposto domande riconvenzionali di rilascio e risarcimento per occupazione abusiva. Un terzo soggetto, che aveva acquistato parte dei terreni dagli originari proprietari, era intervenuto nel giudizio e aveva chiesto il rigetto delle domande di usucapione, il rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni, compresa l'indennità per occupazione senza titolo e il danno da perdita di chance edilizia. In primo grado alcune domande di usucapione erano state accolte, altre respinte, ed era stata riconosciuta solo in parte un'indennità di occupazione. In appello, il terzo acquirente aveva censurato sia la quantificazione dell'indennità di occupazione sia il rigetto del danno da perdita di chance, sostenendo che l'occupazione abusiva di parte dei terreni gli aveva impedito di presentare un progetto completo per partecipare a un programma edilizio comunale e di ottenere una maggiore cubatura. I soccombenti parziali in appello avevano proposto ricorso incidentale, contestando il rigetto delle loro domande di usucapione e la regolazione delle spese. Il ricorso principale deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande di indennità di occupazione e di rideterminazione dell'importo; motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sul danno da perdita di chance; violazione di legge e delle regole sull'onere probatorio, sulle prove e sulla liquidazione del danno. Il ricorso incidentale deduceva, in sintesi, errata applicazione dell'art. 1158 c.c. per l'usucapione, omessa pronuncia sull'appello incidentale e erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbiti gli altri motivi incidentali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse incorsa in omessa pronuncia sulle domande relative all'indennità di occupazione senza titolo e in motivazione apparente sul danno da perdita di chance, poiché aveva trattato solo la diversa domanda risarcitoria relativa alla perdita di chance edilizia in termini non pertinenti rispetto al contenuto effettivo della pretesa. Quanto al ricorso incidentale, le censure sull'usucapione sono state dichiarate inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito e difettavano di autosufficienza; le doglianze sulle spese sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione ricorre quando una domanda resta senza risposta, anche per mancanza di rigetto implicito effettivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non affronta il contenuto effettivo della domanda.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione sufficientemente intellegibile e non meramente assertiva.
art. 1158 c.c.
richiamato in relazione all'usucapione; le censure incidentali che miravano a rivalutare la prova del possesso sono state ritenute inammissibili.
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo principale come norma sull'onere della prova, ma il motivo è stato assorbito.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo principale in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata assorbita.
art. 1223 c.c.
richiamato nel terzo motivo principale in tema di danno risarcibile, ma la censura è stata assorbita.
art. 1226 c.c.
richiamato nel terzo motivo principale per la liquidazione equitativa del danno, ma la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice d'appello non si esprime su una domanda autonomamente proposta e ritualmente riproposta, non essendo sufficiente un rigetto solo implicito ricavato da motivi riferiti a pretese diverse.
- La motivazione è apparente quando il giudice decide su una domanda solo in modo assertivo o riferendosi a una fattispecie diversa da quella effettivamente dedotta dalla parte, senza sviluppare un effettivo giudizio di fatto e di diritto.
- In tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, la pretesa risarcitoria può comprendere sia l'indennità di occupazione sia il pregiudizio da perdita di chance, purché la domanda sia allegata in relazione al concreto impedimento a utilizzare il bene per iniziative economiche specifiche.
- La censura in cassazione che miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della credibilità delle prove è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è sede di rivalutazione del merito.
- Le censure sulle spese di lite, se collegate all'esito complessivo della causa ancora sub iudice in rinvio, possono risultare assorbite dalla cassazione della decisione sul capo principale.
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