Sentenza n. 283/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 478/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 478/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 478/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notifica, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per dare attuazione alle statuizioni contenute nella decisione civile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della decisione da eseguire, della sua notificazione all'amministrazione e della persistente inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza dell'interessato, per provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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