Sentenza n. 475/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 36355 del 07/07/2016, notificato il 22/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi della l. n. 47/85 ed avente prot. n. 16768 pratica n. 2428/S del 30/06/1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a domanda di condono presentata ai sensi della l. n. 47/1985
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, sostenendo, da un lato, che il manufatto sarebbe stato realizzato nel 1952, in epoca anteriore all'obbligo generalizzato di titolo edilizio derivante dalla l. n. 765/1967, e, dall'altro, che la domanda di condono avrebbe dovuto ritenersi accolta per silenzio-assenso ai sensi degli artt. 32 e seguenti e dell'art. 35, comma 18, l. n. 47/1985. Sono stati dedotti anche vizi di eccesso di potere. Il Comune ha respinto la domanda per incompletezza documentale e per la mancata ottemperanza alle richieste istruttorie volte a individuare esattamente l'entità e il perimetro dell'abuso e i rapporti con una precedente concessione in sanatoria.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l'onere di provare lo stato legittimo dell'immobile e la sua eventuale realizzazione in epoca anteriore al 1967 gravasse sulla proprietaria, secondo il principio di vicinanza della prova. La ricorrente non ha fornito una prova idonea, avendo prodotto soltanto un atto notarile del 1982, privo di riferimenti alla data di realizzazione del manufatto e fondato su atti di provenienza del 1970. È stata inoltre ritenuta legittima la reiezione della domanda di condono, poiché la documentazione presentata era incompleta, anche con riguardo alla documentazione fotografica richiesta dall'art. 35, comma 3, lettere a) e b), l. n. 47/1985, e la richiedente non aveva adempiuto alle richieste istruttorie comunali. L'incompletezza della domanda impediva la formazione del silenzio-assenso: il titolo tacito può formarsi solo quando l'istanza sia conforme al modello legale e contenga la documentazione necessaria per verificare tutti i presupposti della sanatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
l. n. 765/1967
La dedotta realizzazione del manufatto in epoca anteriore alla legge è stata ritenuta non provata dalla proprietaria.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
L'onere di provare lo stato legittimo dell'immobile grava sul proprietario, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
art. 35, comma 3, lettere a) e b), l. n. 47/1985
La domanda di condono deve essere corredata dalla documentazione necessaria, anche fotografica, per identificare esattamente l'abuso e consentirne l'esame.
art. 35, comma 18, l. n. 47/1985
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone la completezza e conformità dell'istanza al modello legale; in caso di carenza documentale non si forma un silenzio significativo.
artt. 32 e seguenti l. n. 47/1985
La disciplina del condono edilizio richiede la verifica dei presupposti sostanziali e documentali della sanatoria.
Massime di principio
- L'onere di provare lo stato legittimo dell'immobile e la sua realizzazione in epoca anteriore all'obbligo di titolo edilizio grava sul proprietario, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio può formarsi soltanto quando l'istanza sia conforme al modello legale e corredata da tutta la documentazione necessaria a consentire all'amministrazione l'esame dell'abuso e dei presupposti della sanatoria.
- L'inottemperanza del richiedente alle richieste istruttorie dell'amministrazione, quando impedisca di individuare l'entità e il perimetro dell'abuso, giustifica il diniego della domanda di condono e impedisce la formazione del silenzio-assenso.
- Un atto notarile di compravendita successivo di molti anni alla data asserita di realizzazione del manufatto, privo di indicazioni sulla sua epoca di costruzione e basato su titoli di provenienza anch'essi successivi, non costituisce prova idonea della preesistenza dell'immobile.
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