Cassazione Penale, Ordinanza n. 27050/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 ottobre 2025. Dal testo emerge che i motivi erano formulati in modo ritenuto del tutto generico, fondati su una diversa ricostruzione dei fatti priva di un confronto critico con le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado. In particolare, è stato dedotto un motivo di nullità dell'ordinanza di revoca di alcune prove testimoniali reputate superflue; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non proposto in appello, perché implicava valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità e perché non appariva illogica la motivazione di merito che aveva valorizzato la documentazione dell'albergo sulla presenza dell'imputato nel giorno indicato, spiegando così l'errore materiale contenuto in un'annotazione della polizia giudiziaria relativa a una data diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e comunque non scrutinabili in sede di legittimità, rilevando inoltre che la doglianza sulla nullità dell'ordinanza di revoca di alcune testimonianze non era stata dedotta in appello e presupponeva accertamenti di fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito; doglianze meramente generiche o basate su una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando richiedono accertamenti di fatto o valutazioni precluse al giudice di legittimità.
- Se la motivazione di merito spiega in modo non illogico la discrepanza tra un errore materiale e la documentazione acquisita, la censura che pretende una diversa ricostruzione fattuale non è scrutinabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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