Sentenza n. 459/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di rettifica, integrazione e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe AS2B, ex AB24, nella parte concernente l’attribuzione del punteggio per il superamento di precedenti concorsi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti consequenziali del concorso PNRR 2 per la classe di concorso AS2B, ex AB24, relativa all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione del criterio B.4.1 della tabella dei titoli allegata al D.M. n. 205/2023, che attribuisce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo “specifico posto”. Secondo il ricorrente, l’amministrazione aveva illegittimamente attribuito tale punteggio anche a candidati che avevano superato precedenti concorsi per la classe ex AB25, relativa all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, anziché per la classe ex AB24, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. La contestata attribuzione avrebbe alterato la graduatoria, impedendo al ricorrente di conseguire un migliore posizionamento. L’amministrazione ha sostenuto che, a seguito dell’accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. n. 255/2023, il requisito dovesse essere riferito a entrambe le classi accorpate, richiamando anche la disciplina dell’O.M. n. 88/2024 sulla valutazione come specifico del servizio prestato su classi oggetto di accorpamento. Il ricorrente ha inoltre formulato ulteriori censure nella memoria del 23 gennaio 2026, dichiarate inammissibili perché non introdotte mediante motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure nuove formulate nella memoria, poiché avrebbero dovuto essere proposte con motivi aggiunti. Ha poi ritenuto fondato il motivo principale. Il criterio B.4.1 deve essere interpretato nel senso che lo “specifico posto” coincide con la classe e il ruolo oggetto della procedura concorsuale. Il D.M. n. 255/2023, pur avendo accorpato le precedenti classi A-24 e A-25 nella classe A-22, ha mantenuto distinta la posizione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e ha previsto graduatorie separate per i rispettivi ruoli. L’accorpamento, pertanto, non si estende alla valutazione dei precedenti concorsi ai fini della procedura selettiva, anche perché i concorsi riguardano programmi e materie differenti e quelli per la scuola secondaria di secondo grado presentano contenuti più complessi. L’inciso “specifico” conferma che il punteggio può essere riconosciuto soltanto a chi abbia superato una selezione per il medesimo ambito concorsuale, ossia la classe ex AB24, oggi AS2B, e non per la diversa classe ex AB25, oggi AM2B, relativa alla scuola secondaria di primo grado. Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, la graduatoria e gli atti successivi nella parte in cui attribuivano il punteggio B.4.1 anche ai candidati provenienti dalla classe ex AB25. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 59, comma 11, d.l. 73/2021
Costituisce la base normativa della disciplina ministeriale della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente.
D.M. n. 205/2023, allegato B, criterio B.4.1
inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto
Il punteggio di 12,50 punti è riconoscibile soltanto per il precedente concorso riferito allo stesso posto o ambito concorsuale della procedura in corso.
D.M. n. 255/2023, art. 2
resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza
L’accorpamento delle classi di concorso non elimina la distinzione dei ruoli né consente di equiparare, ai fini concorsuali, i precedenti concorsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
O.M. n. 88/2024
a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata
La disciplina richiamata riguarda la valutazione del servizio e non è estensibile, in assenza di una previsione specifica, alla valutazione dei titoli concorsuali prevista dal criterio B.4.1.
decreto n. 3059 del 10.12.2024
Ha indetto la procedura concorsuale regionale per il reclutamento del personale docente, demandando all’Ufficio Scolastico Regionale gli atti conseguenziali.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di un precedente concorso relativo allo “specifico posto”, il precedente concorso deve riguardare la medesima classe, ruolo e ambito concorsuale della procedura in corso.
- L’accorpamento normativo di classi di concorso non comporta, in assenza di una disposizione espressa, l’equiparazione dei precedenti concorsi relativi a ruoli distinti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
- La previsione di graduatorie concorsuali distinte per ruoli di appartenenza impedisce di considerare come riferito allo stesso “specifico posto” il superamento di un concorso relativo all’altro ruolo, anche quando le classi di concorso siano state successivamente accorpate.
- Una disciplina che prevede la valutazione come specifico del servizio prestato su classi di concorso accorpate non può essere automaticamente estesa alla diversa fattispecie della valutazione dei titoli concorsuali, se manca una specifica previsione normativa.
- Le nuove censure introdotte per la prima volta in una memoria difensiva, anziché mediante motivi aggiunti, sono inammissibili.
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