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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 547 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Legittimità dell'accertamento per omissione della dichiarazione - Sussiste - Necessità che nella determinazione induttiva del reddito si tenga conto anche dei costi insiti nella sua formazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento induttivo è ritenuto legittimo in presenza di omessa dichiarazione, ma la quantificazione del reddito non può prescindere dai costi insiti nella sua formazione. Pertanto, l'accertamento è ammissibile quanto al metodo, ma deve essere rettificato o comunque valutato criticamente se determina il reddito lordo senza riconoscere alcun costo, poiché ciò violerebbe l'art. 53 della Costituzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito effettuato a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale modalità di accertamento è consentita dall'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tuttavia, nella determinazione induttiva del reddito imponibile, l'Amministrazione deve considerare anche i costi inerenti alla produzione del reddito, quantomeno mediante un riconoscimento implicito e ragionevole degli stessi. La determinazione del reddito senza alcuna considerazione dei costi contrasterebbe con il principio costituzionale della capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di omessa dichiarazione dei redditi è previsto il ricorso all'accertamento induttivo del reddito.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione, ma non esclude l'obbligo di una ricostruzione ragionevole e coerente del reddito effettivamente imponibile.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il principio della capacità contributiva impone che l'imposta sia commisurata al reddito effettivamente prodotto e non a un importo lordo ottenuto ignorando integralmente i costi necessari alla sua formazione.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione legittima, in linea generale, il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • L'accertamento induttivo non consente tuttavia di presumere che il reddito coincida automaticamente con tutti i ricavi o proventi rilevati.
  • Anche in assenza di una contabilità o di una dichiarazione attendibile, devono essere considerati, anche presuntivamente, i costi normalmente collegati alla produzione del reddito.
  • Un accertamento che ignori del tutto i costi può essere contestato per violazione del principio di capacità contributiva e per errata determinazione della base imponibile.
  • Il contribuente che contesta la quantificazione dovrebbe fornire elementi concreti sui costi sostenuti o sulla loro entità, mentre l'Amministrazione deve motivare adeguatamente i criteri utilizzati per ricostruire il reddito.

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