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Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 46/2024 pubblicata dal Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro il 13/02/2024 nella causa RG n. 725/2023.

Giustizia amministrativa202502817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 46/2024, relativa al pagamento delle somme liquidate in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice pubblica)

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 46/2024, notificata al Ministero in copia conforme mediante PEC. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., era stato notificato al Ministero e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non essendo contestata l'omessa esecuzione, il Ministero è stato ordinato a pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata considerata idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la riduzione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale e la sua notificazione all'amministrazione soccombente, unitamente all'infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, integrano i presupposti per esigere giudizialmente l'adempimento del pagamento dovuto.
  • Quando l'amministrazione non ha dato esecuzione a un titolo giudiziale e l'inadempimento non è contestato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme liquidate entro un termine determinato, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e definendo termini, poteri e modalità dell'esecuzione sostitutiva.
  • Le funzioni di Commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza non danno luogo a un autonomo compenso commissariale, essendo questo compreso nel trattamento economico già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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