Sentenza del 21/07/2016 n. 4315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Liquidazione coatta amministrativa società contribuente - Interruzione del processo - Mancata presentazione istanza di trattazione nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione del giudizio - Estinzione del processo per inattività delle parti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata presentazione dell'istanza di trattazione nel termine di sei mesi ha determinato l'estinzione del processo per inattività delle parti. La ripresa del giudizio avrebbe potuto essere richiesta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio tributario era stato dichiarato interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa della società contribuente. La questione riguardava la necessità di presentare, entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, un'istanza di trattazione per consentire la prosecuzione del processo.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario in materia di interruzione ed estinzione per inattività delle parti
A seguito della dichiarazione di interruzione, la ripresa del processo esige la presentazione [...] di una istanza di trattazione [...] entro il termine di sei mesi [...] pena l'estinzione del processo per inattività delle parti.
La dichiarazione di interruzione non consente la prosecuzione automatica del giudizio: è necessario che una delle parti presenti tempestivamente l'istanza di trattazione al presidente della sezione competente. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando un processo tributario viene interrotto per un evento riguardante una parte, la prosecuzione deve essere attivata mediante un'apposita istanza di trattazione.
- Il termine di sei mesi decorre dalla dichiarazione di interruzione e deve essere rispettato a pena di estinzione del giudizio.
- L'istanza può essere presentata dalla parte colpita dall'evento, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte processuale interessata.
- In presenza di un'interruzione processuale, le parti devono monitorare attivamente i termini: l'inerzia processuale può impedire definitivamente la prosecuzione del giudizio.
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