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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17114/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci due operazioni patrimoniali: il conferimento di 46 immobili da parte di coniugi fideiussori in una società riconducibile alla famiglia, con contestuale aumento di capitale, e la successiva ripartizione del capitale sociale fra i componenti familiari e la holding dei figli. Il tribunale aveva ritenuto integrati i presupposti dell'azione revocatoria, salvo rigettare la domanda verso alcuni convenuti; in appello la decisione era stata in parte riformata. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio e non soggetta a preclusioni; inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. al preteso contratto autonomo di garanzia; motivazione apparente sulla conoscenza dello stato della società garantita da parte di una garante non amministratrice; insussistenza del giudicato sulla validità del credito derivante da decreto ingiuntivo/opposizione e conseguente impossibilità di fondare la revocatoria; necessità di valutare separatamente i presupposti della revocatoria per ciascun creditore; omessa pronuncia e motivazione apparente su scientia damni del terzo e dei disponenti. I resistenti hanno sostenuto la correttezza della decisione impugnata, anche quanto alla formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto e alla sussistenza dei presupposti della revocatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto: inammissibile la censura sulla nullità delle fideiussioni per difetto di autosufficienza e perché, in ogni caso, la nullità invocata richiedeva allegazioni e prova già precluse; inammissibile la doglianza sull'art. 1956 c.c. perché contrastante con l'orientamento consolidato sulla garanzia a prima richiesta e comunque non investente tutte le rationes decidendi; inammissibili le censure sulla presunzione di conoscenza delle condizioni economiche della società garantita; infondate le censure sul giudicato, poiché il decreto ingiuntivo non opposto produce effetti assimilabili al giudicato anche rispetto ai presupposti logico-giuridici del credito, inclusa la validità della fideiussione; inammissibili i motivi sulla revocatoria perché miravano a un riesame del merito, mentre la sentenza d'appello aveva congruamente motivato su credito, eventus damni, scientia damni e irrilevanza della partecipatio fraudis del terzo per la posteriorità dell'atto. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede l'accertamento di credito, eventus damni e scientia damni; la partecipazione fraudolenta del terzo non è necessaria quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito.

  • art. 1956 c.c.

    L'eccezione di liberazione del garante non è applicabile alle garanzie a prima richiesta o autonome, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la rimessione in discussione del rapporto e dei presupposti logico-giuridici accertati nel titolo esecutivo consolidato.

  • art. 653 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia assimilabile al giudicato quanto a oggetto e soggetti del rapporto giuridico.

  • art. 308 c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 653 c.p.c. ai fini dell'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non trascrive le clausole censurate e non indica/prova i documenti rilevanti, violando l'autosufficienza del ricorso.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Veicolo dei motivi di violazione di legge relativi a art. 1956 c.c., art. 2901 c.c., art. 2909 c.c. e altre disposizioni.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Veicolo dei motivi relativi a nullità della sentenza o motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione apparente, disattesa dalla Corte.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato in relazione al contraddittorio sulla nullità delle fideiussioni.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la preclusione all'introduzione della questione di nullità in appello.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 345 e 101 c.p.c. nella censura processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia sull'insussistenza della scientia damni del terzo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione o di altro contratto non può essere utilmente dedotta in cassazione senza specifica trascrizione delle clausole censurate e senza puntuale indicazione dei documenti rilevanti: il controllo di legittimità resta vincolato al principio di autosufficienza.
  • La rilevabilità d'ufficio della nullità non elimina gli oneri di allegazione e prova quando l'accertamento richieda dati fattuali non già emergenti dagli atti ritualmente acquisiti.
  • Le eccezioni tipiche della fideiussione, tra cui quelle dell'art. 1956 c.c., non operano nelle garanzie qualificate come a prima richiesta o autonome, salvo diversa struttura del rapporto risultante dal testo contrattuale.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto produce effetti sostanzialmente assimilabili al giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sui necessari presupposti logico-giuridici del rapporto dedotto in monitorio.
  • In presenza di una sentenza fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria il giudice di merito può ritenere integrato l'eventus damni quando il trasferimento patrimoniale riduca in modo apprezzabile o azzeri la garanzia generica dei creditori; la censura in cassazione non può risolversi in un riesame del merito.
  • Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria può essere sufficiente la scientia damni del debitore, non essendo necessaria la partecipazione fraudolenta del terzo beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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