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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 1 del 9 febbraio 2026, con cui è stata approvata la composizione della Comunità comprensoriale includendo il rappresentante designato dal Comune di Laives in luogo di quello designato dal Comune di Vadena, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Vadena ha impugnato la nota con cui la Comunità comprensoriale ha negato il diritto del Comune a designare un rappresentante della minoranza linguistica italiana, ritenendo non applicabile l’art. 12, comma 4, lett. c), dello Statuto della Comunità per asserito contrasto con la legge provinciale n. 7 del 1991. Sono state inoltre impugnate la designazione effettuata dal Comune di Laives, la presa di posizione dell’Ufficio vigilanza della Provincia autonoma di Bolzano e, con motivi aggiunti, la deliberazione consiliare della Comunità comprensoriale n. 1 del 9 febbraio 2026, che ha formalizzato la composizione dell’organo senza il componente designato dal Comune di Vadena. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto la possibile illegittimità della disapplicazione della norma statutaria e il conseguente squilibrio nella rappresentanza dei comuni partecipanti alla Comunità comprensoriale.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e sospeso la deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 1 del 9 febbraio 2026. Ha ravvisato sufficienti profili di fumus boni iuris, osservando che non può escludersi un’interpretazione armonizzante tra l’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 7 del 1991 e l’art. 12, comma 4, lett. c), dello Statuto della Comunità, anche considerando che l’art. 3, comma 2, lett. c), della medesima legge demanda agli statuti delle singole comunità comprensoriali la disciplina della composizione e dell’elezione indiretta degli organi. Ha inoltre valorizzato la natura della Comunità comprensoriale quale ente a rappresentanza indiretta dei comuni partecipanti e la necessità di preservare un equilibrato assetto rappresentativo. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché l’operatività del Consiglio nella composizione contestata avrebbe potuto determinare uno squilibrio rappresentativo e consentire l’adozione di ulteriori atti da parte di un organo potenzialmente illegittimamente composto. Le esigenze contrapposte prospettate dalla Comunità resistente, relative alla possibile sovrarappresentanza delle minoranze politiche, alla sottorappresentanza del genere femminile e ai limiti operativi del Consiglio in prorogatio o degli eventuali commissari, sono state ritenute recessive e non adeguatamente comprovate quanto alla concreta urgenza e al pregiudizio derivante dal differimento delle determinazioni. La trattazione del merito è stata fissata al 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha valutato fumus boni iuris, periculum in mora e bilanciamento degli interessi.

  • art. 4, comma 2, L.P. n. 7/1991

    La sua possibile interpretazione armonizzante con la norma statutaria della Comunità comprensoriale costituisce il principale profilo di fumus boni iuris rilevato dal Tribunale.

  • art. 3, comma 2, lett. c), L.P. n. 7/1991

    “le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi”

    La disposizione demanda agli statuti delle singole comunità comprensoriali la disciplina della composizione e dell’elezione indiretta degli organi, elemento valorizzato per escludere, in questa fase, la manifesta incompatibilità tra legge provinciale e Statuto.

  • art. 12, comma 4, lett. c), Statuto della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina

    La norma statutaria, disapplicata dalla Comunità per asserito contrasto con la legge provinciale, è stata ritenuta suscettibile di un’interpretazione armonizzante con la legge e rilevante ai fini della composizione equilibrata dell’organo rappresentativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, è sufficiente un profilo non manifestamente infondato di possibile interpretazione armonizzante tra una norma legislativa e una disposizione statutaria dell’ente, quando la disapplicazione della disposizione statutaria incida sulla legittima composizione dell’organo.
  • La tutela cautelare può essere concessa quando l’operatività di un organo collegiale nella composizione contestata rischi di produrre ulteriori atti potenzialmente viziati e di alterare l’equilibrio rappresentativo tra gli enti partecipanti.
  • Nel bilanciamento cautelare, le esigenze di continuità amministrativa devono essere supportate da elementi concreti sulla natura degli atti urgenti e sul pregiudizio derivante dal loro differimento; la mera prospettazione di progetti o finanziamenti non è sufficiente.
  • La natura di ente a rappresentanza indiretta dei comuni partecipanti impone di considerare, nella valutazione della legittimità della sua composizione, l’esigenza di mantenere un equilibrato assetto rappresentativo tra i diversi comuni.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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