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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11251 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia del Territorio e ha confermato il diritto di Equitalia Polis S.p.A. al rimborso delle somme pagate per le visure. Ha inoltre ritenuto legittimo il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, presumibile per l'imprenditore ai sensi dell'art. 1224 c.c., salvo prova contraria del debitore. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Polis S.p.A. aveva richiesto il rimborso di Euro 3.392,00 pagati per visure ipotecarie e catastali eseguite da una società incaricata, con mandato con rappresentanza e facoltà di submandato, nell'ambito dell'attività di riscossione. L'Agenzia del Territorio contestava sia l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973 agli incaricati e subincaricati del concessionario, sia il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

Norme richiamate

  • Art. 47-bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della modifica del 2008

    I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati

    La gratuità delle visure spettante al concessionario si applica anche al mandatario e al submandatario, quando operano in nome e per conto del concessionario nell'ambito di un mandato con rappresentanza. Non si tratta di applicazione analogica, ma degli effetti diretti della rappresentanza.

  • Art. 47-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 83, comma 23-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    L'estensione espressa della gratuità agli incaricati del concessionario è stata considerata dalla Corte come disposizione avente anche funzione interpretativa e di continuità normativa, idonea a confermare l'interpretazione già ricavabile dai principi sul mandato con rappresentanza.

  • Art. 1224 c.c.

    In caso di ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, il maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto oltre agli interessi moratori. Per l'imprenditore, tale danno può essere presunto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, salvo prova contraria del debitore.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è stata richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ma le censure dell'Agenzia del Territorio sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Quando un soggetto titolare di un'agevolazione conferisce un mandato con rappresentanza per compiere attività materiali o giuridiche in suo nome e per suo conto, il beneficio può estendersi al mandatario e al submandatario autorizzato, perché gli effetti dell'attività ricadono direttamente sul mandante.
  • L'utilizzo di un incaricato o subincaricato non esclude automaticamente un'esenzione o una gratuità prevista in favore del soggetto rappresentato, soprattutto quando l'attività svolta non comporta esercizio di poteri autoritativi.
  • Una successiva modifica legislativa che estende espressamente un beneficio agli incaricati può avere valore interpretativo e confermare una continuità della disciplina, anziché dimostrare necessariamente che in precedenza il beneficio fosse escluso.
  • Il maggior danno da ritardo nel rimborso di una somma dovuta non è sempre automatico, ma per l'imprenditore può essere presunto sulla base di criteri giurisprudenziali, salvo che il debitore fornisca prova contraria.
  • Per ottenere gratuitamente visure o servizi analoghi in una situazione simile, è importante documentare il mandato con rappresentanza, la facoltà di submandato, il collegamento diretto dell'attività con i compiti istituzionali del mandante e l'identità del soggetto per conto del quale l'attività è stata svolta.

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