Cassazione Civile, Ordinanza n. 08976/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva contestato in primo grado e in appello un avviso di accertamento con cui l’Ufficio le aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006, ritenendo che, nell’ambito di un contratto definito dall’Amministrazione come permuta, la contribuente avesse realizzato maggiori ricavi non fatturati in relazione a prestazioni di servizi collegate alla coltivazione, manutenzione e raccolta di prodotti agricoli. Nei motivi di ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 1571 e 1615 c.c. e della L. n. 203 del 1982, sostenendo che l’operazione negoziale dovesse essere qualificata come affitto di fondo rustico e non come permuta, con conseguente erronea tassazione autonoma delle reciproche prestazioni e motivazione illogica della sentenza d’appello; dall’altro, la violazione degli artt. 2, 3, 10, 11 e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che mancassero i presupposti oggettivo e soggettivo dell’IVA, perché il negozio era un affitto di terreno agricolo esente ex art. 10, n. 8, e perché le parti erano imprenditori agricoli e non commerciali.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, poiché ha rilevato d’ufficio che il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. La sentenza d’appello era stata pubblicata il 4 aprile 2023 e il ricorso era stato notificato solo l’8 novembre 2023, quando il termine era già spirato, tenuto conto della sospensione feriale applicabile e della proroga finale al 6 novembre 2023. La Corte ha inoltre escluso che potesse rilevare la dedotta, ma non provata, comunicazione della sentenza il 12 aprile 2023, affermando che l’omissione della comunicazione da parte della segreteria non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, non essendosi costituita l’intimata, non ha pronunciato sulle spese; ha altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1571 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come locazione/affitto di fondo rustico, ma la Corte non entra nel merito della censura per tardività del ricorso
art. 1615 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la qualificazione dell’operazione come affitto di fondo rustico, senza scrutinio di merito per l’inammissibilità dell’impugnazione
L. n. 203 del 1982
invocata per sostenere la disciplina dell’affitto agrario; la Corte non valuta il motivo nel merito
artt. 2, 3, 10, 11 e 14 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati per contestare i presupposti dell’IVA; il ricorso è però dichiarato inammissibile per tardività
art. 10, n. 8, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma di esenzione IVA per l’affitto di terreno agricolo, ma non esaminato nel merito
art. 327, comma 1, c.p.c.
individuato come termine lungo semestrale per proporre ricorso per cassazione dalla pubblicazione della sentenza non notificata
art. 1 L. n. 742 del 1969
richiamato per la sospensione feriale dei termini, computata nel calcolo della scadenza del termine lungo
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
richiamato quale novella della disciplina della sospensione feriale dei termini
art. 155, comma 3, c.p.c.
richiamato per la proroga del termine di scadenza quando cade in giorno finale non lavorativo o comunque per il computo finale del termine
art. 37, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992
la comunicazione del dispositivo è qualificata come obbligo della segreteria, ma la sua omissione non sposta il dies a quo del termine lungo di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, l’impugnazione è inammissibile a prescindere dall’esame dei motivi.
- La mancata comunicazione della sentenza da parte della segreteria del giudice tributario non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare, gravando sulla parte costituita un onere di attivarsi per verificare l’avvenuta pubblicazione e gli sviluppi processuali.
- Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione si applicano le regole sulla sospensione feriale e sulla proroga finale previste dalla disciplina processuale; una sospensione speciale successiva opera solo se il termine di impugnazione scade nell’arco temporale indicato dalla norma speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, il giudice di legittimità può non provvedere sulle spese, restando fermo l’eventuale obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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