Cassazione Penale, Ordinanza n. 12668/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza perché ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore cassazionista, requisito ritenuto necessario a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
È la norma invocata nel ricorso, ma la Corte non ne esamina il contenuto perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
Dopo la modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammesso il ricorso proposto personalmente dalla parte.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. che rende necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
Cassa delle Ammende
La Corte dispone il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende quale sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, non ravvisando ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale, così come la firma del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di titolarità dell'atto impugnatorio in capo al difensore cassazionista.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto in violazione del requisito di sottoscrizione previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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