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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34530/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Verbania del 02/02/2022 che disponeva la prosecuzione delle indagini per il reato di diffamazione a carico di Silvia Marchionini. Il motivo del ricorso era l'inosservanza delle norme processuali: il provvedimento era stato adottato dopo che il giudice era stato collocato a riposo (il giudice era cessato dal servizio il 03/01/2022), sicché al momento della deliberazione e della sottoscrizione l'organo giudicante non avrebbe avuto la capacità di esercitare la funzione giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che per la validità dell'atto rileva la capacità del giudice al momento della deliberazione/sottoscrizione e non della sola redazione della motivazione. Poiché l'ordinanza era stata deliberata e sottoscritta dopo il collocamento a riposo del giudice, l'atto è affetto da nullità. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata quale limite di ammissibilità del ricorso (il Procuratore impugna nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.). La Corte non ha fornito una citazione testuale ma ha richiamato la regola sui limiti del gravame da parte del pubblico ministero.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408)

    Principio interpretato dalla Corte: la capacità del giudice rileva al momento della deliberazione e della sottoscrizione dell'atto; la redazione della motivazione in epoca successiva è irrilevante ai fini della validità dell'atto.

Massime di principio

  • La validità di una sentenza o ordinanza va valutata rispetto alla capacità del giudice al momento della deliberazione e della sottoscrizione/deposito, non rispetto alla data di redazione della motivazione.
  • Un provvedimento adottato da un giudice dopo il collocamento a riposo (o comunque dopo aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario) è annullabile per carenza di capacità dell'organo che l'ha emanato.
  • Gli atti compiuti prima del collocamento a riposo restano validi; la nullità riguarda solo gli atti adottati dopo la cessazione della qualità di giudice.
  • Nei casi in cui un atto sia annullato per mancanza di capacità del giudice, gli atti vengono generalmente trasmessi all'organo competente (qui il Tribunale) per il prosieguo del procedimento.
  • Chi impugna deve verificare e documentare le date rilevanti (data di deliberazione/sottoscrizione/deposito dell'atto e data di cessazione dal servizio del giudice) per fondare il vizio di invalidità.

Testo integrale

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