Cassazione Civile, Ordinanza n. 10376/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente e l'ente pubblico datore di lavoro, nell'ambito del quale il primo ha dedotto di essere stato discriminato, lasciato inutilizzato e collocato in una situazione di inattività e demansionamento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto venuto meno l'interesse ad agire sulla domanda di riassegnazione alle mansioni originarie per effetto della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. e la declaratoria contrattuale di assistente tecnico categoria C del CCNL sanità; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c. Le censure di merito erano dirette, sostanzialmente, a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 100 c.p.c. limitatamente alla sola domanda di condanna alla riassegnazione delle mansioni, sulla quale la sopravvenuta cessazione del rapporto poteva effettivamente incidere; ha invece rilevato che la domanda di accertamento del demansionamento, che conserva interesse anche dopo la cessazione del rapporto quando sia premessa per ulteriori domande risarcitorie, era stata comunque esaminata nel merito e rigettata. I secondi due motivi sono stati ritenuti inammissibili, sia per contraddittorietà interna (omesso esame dedotto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, e non del n. 5), sia perché si risolvevano in una censura del giudizio di fatto e della valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità quando non siano in gioco prove legali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, ma la sua sopravvenuta carenza può rilevare solo rispetto alla specifica domanda che sia divenuta priva di utilità pratica; non impedisce invece l'accertamento di un diritto già azionato quando tale accertamento resti utile per pretese ulteriori, come quelle risarcitorie.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che le censure formulate come omesso esame di un fatto decisivo erano in realtà indirizzate contro la valutazione del fatto e delle prove; inoltre, l'omesso esame di un fatto decisivo è tipicamente veicolato dal n. 5, non dai nn. 3 o 4.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire e della tutela giurisdizionale, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost.; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma le doglianze sono ritenute inammissibili o infondate.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non ne fonda alcuna diversa decisione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato come vizio della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente attinente alla valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento non è sindacabile in cassazione salvo prova legale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che sussistesse una violazione rilevabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interesse ad agire deve sussistere fino alla decisione, ma la cessazione sopravvenuta del rapporto o dell'obbligazione incide solo sulla domanda di condanna alla prestazione ormai divenuta impossibile o inutile; non travolge, invece, l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del comportamento o del diritto azionato quando tale accertamento resti rilevante per pretese consequenziali, in particolare risarcitorie.
- Nei giudizi di lavoro, la domanda di accertamento del demansionamento conserva un interesse attuale anche dopo la cessazione del rapporto, perché può costituire il presupposto logico-giuridico di ulteriori domande di danno.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di omesso esame in una mera critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, salvo i limiti dei vizi denunciabili e delle prove legali.
- L'omesso esame di un fatto decisivo va dedotto nei rigorosi limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, mentre non può essere surrettiziamente fatto valere sotto le rubriche della violazione di legge o della nullità della sentenza.
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