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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6359 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata - Estensione del file allegato - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della validità di una notificazione effettuata via posta elettronica certificata (PEC) per presunta irregolarità tecnica: il file allegato aveva estensione ".doc" anziché l'attesa estensione ".pdf" e, più in generale, questioni relative al tipo di firma digitale applicata agli atti notificati

La decisione

la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa estensione del file allegato (.doc vs .pdf) quando la notificazione via PEC ha comunque raggiunto lo scopo legale producendo la conoscenza dell'atto. Inoltre ha affermato che, secondo le disposizioni del d.m. n. 44/2011 (art. 34) e in conformità al Reg. UE 910/2014 e alla decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse ed equivalenti nel processo telematico, seppure con estensioni diverse

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973

    normativa di riferimento nel contesto della materia tributaria (notifiche per riscossione): la validità della notificazione va valutata anche in relazione al raggiungimento dello scopo legale della comunicazione

  • d.m. 44/2011 (Ministero della Giustizia), art. 34

    stabilisce gli standard tecnici per il processo telematico; interpretato in combinato con i successivi atti esecutivi come consentire sia firme CAdES sia PAdES per gli atti telematici

  • D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12

    specifica aspetti applicativi del d.m. n. 44/2011 in materia di modalità tecniche del processo telematico; conferma che diverse tipologie di firma digitale possono essere accettate se conformi agli standard

  • Regolamento UE n. 910/2014

    fornisce il quadro europeo sugli strumenti di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS); pertinente per riconoscimento e equivalenza delle firme elettroniche (CAdES e PAdES)

  • Decisione di esecuzione n. 1506/2015

    attuativa rispetto agli standard tecnici e modalità di interoperabilità per le firme elettroniche nell'UE; supporta l'equipollenza operativa tra formati di firma ammessi

Massime di principio

  • Una differenza formale nell'estensione del file allegato a una PEC (es. .doc invece di .pdf) non invalida la notificazione se l'atto è comunque stato portato a conoscenza del destinatario e ha raggiunto lo scopo legale della comunicazione.
  • Nel processo telematico vanno considerati prioritari la effettiva ricezione, la leggibilità e la certezza documentale dell'atto rispetto a mere incongruenze di estensione; ciò vale purché non vi siano impedimenti tecnici alla sua apertura e consultazione.
  • Le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse e considerate equivalenti agli effetti legali, fermo restando il rispetto degli standard del d.m. 44/2011 e del Reg. UE 910/2014.
  • Per minimizzare contestazioni è buona prassi utilizzare formati standard (es. PDF/A) e firme PAdES quando possibile, oltre a conservare log di invio/accettazione PEC e documentazione che provi la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Nel valutare l'annullabilità di una notificazione per vizi formali tecnici, il criterio decisivo è la valutazione dell'effettivo raggiungimento della conoscenza dell'atto e della tutela degli interessi sostanziali del destinatario, non la mera difformità dell'estensione del file.

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