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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 80 del 13/2/2024.

Giustizia amministrativa202400452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sostituzione del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 80 del 13 febbraio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 80 del 13 febbraio 2024. Con precedente sentenza, il TAR aveva nominato il Prefetto di Potenza, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta, per dare esecuzione al giudicato nell’ipotesi di inottemperanza dell’amministrazione intimata. Il Prefetto aveva delegato il mandato a un funzionario prefettizio, che aveva successivamente richiesto chiarimenti al TAR, ottenendoli con apposita ordinanza. Il funzionario ha poi rassegnato le dimissioni per il trasferimento presso altra sede di servizio, rendendo necessaria la sua sostituzione.

La decisione

Il TAR prende atto delle dimissioni del Commissario ad acta precedentemente individuato e ne dispone la sostituzione. Nomina, quale nuovo Commissario ad acta, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, con facoltà di delega. La scelta è motivata ratione officii, ritenendo tale soggetto particolarmente appropriato a sollecitare i competenti organi regionali all’adozione delle iniziative necessarie a sovvenire ai bisogni della Comunità Montana disciolta e a garantire il sollecito soddisfacimento delle pretese dei creditori ricorrenti. Restano riservate ogni ulteriore determinazione e le questioni relative alla concreta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta nominato dal giudice non può proseguire nell’incarico per dimissioni sopravvenute, il giudice può sostituirlo con altro soggetto, individuato in ragione delle funzioni istituzionali ricoperte e dell’idoneità dell’ufficio a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato.
  • La facoltà di delega conferita al Commissario ad acta consente al soggetto nominato di individuare un funzionario incaricato dell’esercizio concreto del mandato, nei limiti dei compiti stabiliti dal giudice dell’ottemperanza e dei successivi chiarimenti resi nel processo.
  • La sostituzione del Commissario ad acta non definisce il giudizio di ottemperanza, quando il giudice riserva ogni ulteriore determinazione sull’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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