Cassazione Penale, Sentenza n. 00384/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/07/2025 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza retroattiva dall'08/08/2022. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)), nonché erronea e mancata applicazione dell'art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e dell'art. 47, comma 11, l. n. 354/75, per avere il Tribunale considerato rilevanti contestazioni di fatti (acquisto di 10 kg di cocaina commesso tra 27 e 29 maggio 2020) emerse successivamente alla concessione dell'affidamento ma antecedenti alla stessa, senza comparare adeguatamente la gravità di tali fatti con il comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente durante il periodo di affidamento (mancata acquisizione/valutazione delle risultanze del Dipartimento di salute mentale e del SERD, omissione circa i positivi esiti delle richieste di liberazione anticipata e motivazione generica circa l'indagine sulla comunità ospitante).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: l'ordinanza impugnata è stata annullata e rimessa al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, sebbene la revoca possa fondarsi su fatti anteriori alla concessione dell'affidamento quando emergano successivamente, il Tribunale aveva omesso di comparare la gravità dei fatti antecedenti con le concrete risultanze relative al comportamento del condannato durante l'affidamento (attività terapeutiche, osservazione del DSM e del SERD, esiti positivi di istanze precedenti). Inoltre la motivazione sul rischio connesso alla comunità ospitante è risultata generica e insufficiente. Pertanto è stata disposta la rinnovazione del giudizio per integrare la valutazione e motivare compiutamente, lasciando al Tribunale la libera determinazione dell'esito.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 6)
Consente la revoca dell'affidamento in prova anche quando emergano fatti antecedenti non conosciuti al momento della concessione; tuttavia impone che la gravità di tali fatti sia comparata con il comportamento tenuto durante la misura alternativa e che la decisione sia adeguatamente motivata.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione di concorso in delitto per fatti di narcotraffico che hanno costituito la base per la sopravvenuta misura cautelare; è parte della descrizione del fatto illecito preso in considerazione dal Tribunale.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale in materia di stupefacenti, citata come riferimento al tipo di reato contestato (produzione/traffico di sostanze stupefacenti) ai fini della valutazione della gravità della condotta.
art. 80 d.P.R. n. 309/90
Richiamato come parte della normativa penale sui reati di stupefacenti; collegato alla qualificazione della condotta contestata.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Motivazioni di nullità o vizio del provvedimento impugnato sollevate dal ricorrente: vizio nella motivazione, errata applicazione della legge, e contraddittorietà/illogicità della decisione, invocate come base per il ricorso per cassazione.
art. 47, comma 11, l. n. 354/75
Norma del diritto penitenziario richiamata nel ricorso in rapporto all'esecuzione delle misure alternative e alla loro revocabilità; la Corte ha ritenuto imprescindibile un confronto tra la gravità dei fatti emersi e le risultanze sul comportamento in esecuzione.
Corte Cost. n. 343/1987
Richiamata dal ricorrente per l'obbligo di motivazione e valutazione del percorso rieducativo; la Corte di legittimità ha segnalato che il Tribunale di sorveglianza non si è conformato a tale principio motivazionale nella parte in cui non ha valutato adeguatamente il percorso terapeutico e le prove di buona condotta.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240-01)
Principio consolidato secondo cui la revoca dell'affidamento può essere disposta anche per fatti antecedenti emersi successivamente; tuttavia la Corte sottolinea che ciò non esime il giudice da un'adeguata comparazione con le risultanze del periodo di affidamento e da una motivazione specifica.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche sulla base di fatti antecedenti alla concessione, purché emergano successivamente e siano di tale gravità da modificare la prognosi favorevole.
- Quando la revoca si fonda su fatti anteriori, il giudice deve comparare la gravità di tali fatti con il comportamento effettivamente tenuto dal beneficiario durante il periodo di affidamento e motivare espressamente questa comparazione.
- Riferimenti generici a indagini in corso sulla struttura ospitante o ad elementi incidentali non sono sufficienti: il giudice deve indicare elementi concreti che colleghino tali circostanze al comportamento del beneficiario.
- Devono essere acquisite e valutate le risultanze di enti e servizi (Dipartimento di salute mentale, SERD, attestazioni di percorso terapeutico, esiti di istanze di liberazione anticipata) prima di adottare la revoca o una decorrenza retroattiva.
- La decorrenza retroattiva della revoca richiede specifica motivazione; non può essere imposta automaticamente sulla base della sola emersione di fatti antecedenti senza verifica del comportamento successivo del condannato.
- Il giudice di merito, in sede di nuovo esame, ha ampia discrezionalità sul risultato finale, purché l'esercizio di tale discrezionalità sia corredato da motivazione adeguata e da ponderazione degli elementi probatori.
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