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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IVA - IRPEF- Avviso di accertamento - raddoppio dei termini - seri indizi di reato - necessità - obbligo di presentazione di denuncia - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini quando, sulla base degli elementi disponibili, sussistono seri indizi di un reato tributario e quindi l'obbligo di denuncia. L'eventuale archiviazione del procedimento penale o la presentazione tardiva della denuncia non eliminano, di per sé, l'efficacia del raddoppio. Il principio è coerente con Cassazione n. 26037/2016.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente contestava l'utilizzo del termine raddoppiato, sostenendo l'assenza dei presupposti penali o dell'effettiva presentazione della denuncia. Secondo il principio richiamato, il raddoppio opera quando emergono seri indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia penale; non è invece necessario dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata tempestivamente, né che il procedimento penale si concluda con una condanna, potendo anche essere archiviato.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

    Il termine di accertamento può essere raddoppiato quando gli elementi acquisiti dall'Amministrazione fanno emergere seri indizi di un reato per il quale sussiste l'obbligo di denuncia.

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    Raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

    La disciplina del raddoppio si applica anche agli accertamenti IVA, purché siano presenti seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    Il presupposto penale rilevante è l'obbligo di denuncia derivante dagli elementi raccolti, non la successiva instaurazione o conclusione favorevole del procedimento penale.

  • Cassazione n. 26037/2016

    Il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che rendano obbligatoria la denuncia, anche se questa viene archiviata o presentata oltre il termine ordinario.

Massime di principio

  • Per valutare la validità del raddoppio dei termini occorre verificare se, al momento dell'accertamento, esistessero elementi concreti e seri tali da imporre la denuncia penale, non se il reato sia stato poi definitivamente accertato.
  • L'archiviazione del procedimento penale non comporta automaticamente l'illegittimità del raddoppio dei termini tributari.
  • La tardiva o omessa presentazione della denuncia non è necessariamente decisiva: il punto centrale è l'esistenza sostanziale dei presupposti che facevano sorgere l'obbligo di denuncia.
  • In una controversia analoga, il contribuente deve contestare in modo specifico l'assenza di seri indizi di reato e l'inidoneità degli elementi raccolti, non limitarsi a rilevare l'archiviazione penale o la tardività della denuncia.
  • Il raddoppio non dovrebbe fondarsi su un richiamo meramente astratto a possibili reati: l'Amministrazione deve poter collegare le violazioni accertate a fatti concretamente riconducibili a una fattispecie penale.

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