L.R. Emilia-Romagna 3/2013
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Emilia-Romagna n. 5/2005 sul benessere animale: ridefinisce l’animale di affezione, rafforza gli obblighi di detenzione, vieta salvo eccezioni l’uso della catena, disciplina strutture e attività economiche, introduce regole su pet therapy e accesso degli animali nelle strutture di cura, aggiorna le sanzioni. Prevede termini di 120/180 giorni per gli atti attuativi e una deroga transitoria per l’adeguamento strutturale non oltre 6 mesi.
Modifiche alla disciplina regionale emiliano-romagnola sul benessere animale
Modifiche alla disciplina regionale sul benessere animale in Emilia-Romagna
La legge interviene sulla L.R. Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 5, aggiornando definizioni, obblighi di detenzione, controlli, sanzioni e aspetti applicativi. La disciplina riguarda il territorio regionale e mira a rafforzare la tutela del benessere degli animali di affezione, con alcune misure attuative demandate alla Giunta.
Definizione di animale di affezione
La nozione di animale di affezione viene precisata in modo ampio. Rientra in tale categoria ogni animale tenuto, o destinato a esserlo, dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.
Sono espressamente inclusi:
- gli animali da compagnia e di affezione definiti dalle leggi statali, dal diritto dell’Unione europea e dagli accordi vigenti;
- gli esemplari appartenenti a specie esotiche tutelate dalla Convenzione CITES e dal regolamento (CE) n. 338/97, se tenuti per tali fini.
La legge ribadisce inoltre l’impegno regionale a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
Obblighi del detentore e condizioni di detenzione
La disciplina degli obblighi del detentore viene rafforzata su più profili. In particolare, il detentore deve:
- rifornire l’animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili;
- adottare precauzioni temporanee e idonee per impedire la fuga e garantire la tutela dei terzi.
Viene anche introdotto un divieto generale di utilizzo della catena o di strumenti di contenzione similari. Il divieto non opera solo:
- per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante;
- per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
Inoltre, per il ricovero degli animali di affezione, è richiesto che i requisiti strutturali minimi non siano inferiori a quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati nel territorio regionale.
Indicazioni tecniche regionali sulle strutture e sulla detenzione
La Giunta regionale è chiamata a emanare, con uno o più atti e sentita la Commissione assembleare competente, apposite indicazioni tecniche su:
- i requisiti specifici delle strutture destinate al ricovero di cani e gatti;
- i requisiti di detenzione degli animali di affezione;
- disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.
Terapie e attività assistite con gli animali
La legge introduce una disciplina dedicata alle terapie e attività assistite dagli animali. La Regione promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, affiancati alle terapie di medicina tradizionale e basati sull’impiego di animali.
La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, deve definire linee guida su:
- ambito e modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
- protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
- figure professionali coinvolte e relativa formazione.
Accesso degli animali di affezione nelle strutture di cura
È prevista una disciplina regionale per consentire l’accesso di animali al seguito del proprietario o del detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario regionale. Anche in questo caso l’atto attuativo è demandato alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
Attività economiche relative agli animali di affezione
Per chi esercita attività economiche riguardanti animali di affezione, la legge richiede la presentazione di una SCIA al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività. La segnalazione deve indicare:
- la tipologia dell’attività svolta;
- le specie che possono essere ospitate nella struttura autorizzata;
- il nome del responsabile dell’assistenza degli animali, che deve avere una qualificata formazione professionale sul benessere animale, acquisita tramite corsi di formazione previsti dalla legge.
L’autorizzazione è subordinata al parere favorevole del Servizio veterinario dell’Azienda USL competente, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi e con verifica di strutture e attrezzature utilizzate.
Resta fermo quanto previsto dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici.
Colombi liberi urbani
La legge interviene anche sulla disciplina dei piani relativi ai colombi liberi urbani, precisando che essi sono predisposti dalle Province.
Sanzioni e destinazione dei proventi
La violazione delle disposizioni in materia di detenzione, obblighi del detentore e prescrizioni tecniche regionali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.
La violazione delle norme relative alle attività economiche sugli animali di affezione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.
Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni deve essere destinato alla diffusione, applicazione e realizzazione dei principi e delle finalità della legge. La Giunta regionale deve presentare annualmente una relazione alla Commissione assembleare competente con i dati sulle sanzioni irrogate, sulle violazioni accertate, sui proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate con tali risorse.
Termini attuativi e regime transitorio
Per l’adeguamento strutturale richiesto in materia di divieto di catena o strumenti similari è prevista una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
I principali atti attuativi devono essere adottati entro:
- 120 giorni dall’entrata in vigore: indicazioni tecniche sulle strutture e sui requisiti di detenzione;
- 180 giorni dall’entrata in vigore: linee guida sulle terapie assistite dagli animali;
- 180 giorni dall’entrata in vigore: disciplina per l’accesso degli animali nelle strutture di cura.
Disposizioni finanziarie
La legge prevede che gli ulteriori oneri per le amministrazioni comunali derivanti dall’abbandono o dalla rinuncia alla proprietà da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla disciplina siano coperti mediante trasferimenti regionali, con fondi già stanziati o attraverso nuove unità previsionali e capitoli di bilancio, secondo la normativa contabile regionale.
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