L.R. Emilia-Romagna 2/2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna 29 marzo 2013, n. 2 modifica le leggi regionali n. 21/2012, n. 15/2012 e n. 13/2007, aggiorna alcune previsioni finanziarie e tributarie e autorizza per il 2013 una spesa di 100.000 euro per interventi contro i culicidi nelle località costiere del Delta del Po. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni finanziarie e tributarie con modifiche a leggi regionali e contributi anticulicidi
Disposizioni finanziarie e tributarie della Regione Emilia-Romagna
La legge interviene su alcune norme regionali in materia di riordino territoriale, tributi regionali e disciplina finanziaria, oltre a finanziare per il solo 2013 specifici interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere del Delta del Po. Il provvedimento ha efficacia nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Modifiche alla disciplina sul governo territoriale e sui contributi alle forme associative
La legge regionale n. 21 del 2012 viene modificata in tre punti principali.
- È chiarito che, nell’ambito dell’articolo 23, possono essere concessi anche contributi per le spese di funzionamento, secondo un’impostazione già prevista dalla normativa regionale previgente sulle forme associative degli enti locali.
- Nell’articolo 25, comma 1, viene corretta la formulazione relativa a un parametro che non è più indicato come “uguale per tutte”, ma semplicemente come “per”.
- Viene introdotto l’articolo 30-bis, dedicato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 23 e 27.
Copertura finanziaria per l’anno 2013 e per gli esercizi successivi
Per l’anno 2013 gli oneri connessi alle previsioni richiamate trovano copertura nei fondi già stanziati nel bilancio regionale, nelle unità previsionali di base relative al funzionamento delle Comunità montane e al riordino territoriale.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, variazioni compensative di bilancio di competenza e di cassa, anche:
- tra capitoli della medesima unità previsionale di base;
- tra unità previsionali di base e relativi capitoli appartenenti alla medesima classificazione economica;
- mediante istituzione e dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito di unità già istituite o di nuove unità previsionali.
Per gli esercizi 2014 e successivi, la copertura è assicurata con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale oppure mediante l’istituzione di apposite unità previsionali e capitoli, da dotare ai sensi della disciplina contabile regionale.
Modifica della decorrenza in materia di tributi regionali
La legge regionale n. 15 del 2012 è modificata limitatamente alla decorrenza prevista dall’articolo 20, comma 2: la data “1° aprile 2013” è sostituita con “1° gennaio 2014”. Di conseguenza, la decorrenza della disposizione tributaria viene differita al 1° gennaio 2014.
Modifica della durata di una disciplina finanziaria del 2007
La legge regionale n. 13 del 2007 viene modificata sostituendo il riferimento a una durata con decorrenza 1° gennaio 2008 e termine 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo, con la più semplice previsione di una durata triennale. Il testo consolidato risulta così aggiornato nella formulazione della durata del regime richiamato.
Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere del Delta del Po
La legge autorizza per il solo esercizio 2013 una spesa complessiva di 100.000 euro per interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere delle province di Ferrara e Ravenna ricomprese nell’area del Parco del Delta del Po.
L’obiettivo è migliorare la qualità urbana di tali zone e sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, finanziando iniziative contro le infestazioni di culicidi ai sensi della legge regionale n. 15 del 1991.
La copertura della spesa è realizzata mediante variazioni del bilancio 2013:
- incremento di 50.000 euro del capitolo 25540 per interventi di lotta agli adulti e alle larve di culicidi;
- incremento di 50.000 euro del capitolo 25545 per interventi di prevenzione e contenimento del fenomeno infestativo;
- corrispondente riduzione di 100.000 euro del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo 85100.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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